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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00863/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano in parte non specifiche e meramente ripetitive rispetto all'appello e in parte manifestamente infondate. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la motivazione di merito fosse illogica e che non vi fosse prova decisiva della sua partecipazione, anche valorizzando circostanze come l'intestazione a terzi dell'utenza usata per alcune comunicazioni e il mancato accertamento dell'identità di chi aveva pubblicato l'annuncio di vendita. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e non illogica; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, affermando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato implicitamente quando la sentenza abbia già adeguatamente motivato sul rigetto di una richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio basata su elementi analoghi.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte richiama la fattispecie di truffa per ribadire che la motivazione di merito aveva correttamente individuato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, valorizzando il convogliamento del profitto sulla carta intestata alla ricorrente e il contesto della vendita.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere disattese anche con motivazione implicita quando la sentenza abbia già adeguatamente motivato il rigetto di una richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio fondata su motivi analoghi.

  • Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057-01

    La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi

    Il precedente è richiamato come principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può risultare implicitamente motivato se il giudice abbia già esposto le ragioni del rigetto di analoghe richieste sul trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure di merito già dedotte in appello e già congruamente disattese, senza offrire una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
  • Ai fini della truffa, la responsabilità può essere fondata sulla valorizzazione complessiva di elementi indiziari convergenti, tra cui la destinazione del profitto a un mezzo di pagamento intestato all'imputato e la condotta successiva incompatibile con una estraneità al fatto.
  • L'assenza di alcuni riscontri ulteriori, come l'identificazione di un diverso soggetto autore di talune comunicazioni o la prova dell'intestazione formale di un'utenza a terzi, non elide di per sé la rilevanza probatoria del convogliamento del profitto e degli altri elementi acquisiti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato implicitamente quando la sentenza contenga già una motivazione adeguata sul rigetto di richieste di mitigazione della pena basate su ragioni analoghe.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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