Cassazione Penale, Sentenza n. 11762/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti di due magistrati del collegio, presentata il 21/09/2022 dopo che il 19/09/2022 era venuto a conoscenza della separazione della posizione del coimputato Mancuso. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 125 c.p.p., sostenendo che la Corte aveva motivato in modo illogico richiamando profili estranei alla tempestività (fra cui l'"effetto estensivo" della pronuncia di accoglimento dell'istanza di Mancuso). Ha inoltre denunciato violazione dell'art. 41 c.p.p., rilevando che la presentazione dell'istanza di astensione da parte dei giudicanti non poteva rilevare fino alla decisione e che la causa d'incompatibilità era divenuta nota successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui la causa di incompatibilità era già nota al ricorrente prima dell'udienza in cui era stata accolta l'istanza di ricusazione proposta dal coimputato Mancuso: i due magistrati avevano già reso dichiarazione di astensione per le stesse ragioni (essere stati componenti del collegio nel processo "Nemea") e il rigetto della dichiarazione di astensione era stato comunicato alle parti nell'udienza dell'8/09/2022; da tale data, pertanto, doveva farsi riferimento per il termine di tempestività. Il riferimento all'eventuale "effetto estensivo" della pronuncia è stato considerato solo un argomento preliminare e non decisivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento; qualora la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione va formulata entro tre giorni da quando la parte ne abbia avuto conoscenza, salvo che le ragioni siano sorte o divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso la dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine.
La Corte ha applicato questo articolo per valutare la tempestività: la causa di incompatibilità era nota (dichiarazioni di astensione e comunicazione del rigetto dell'astensione dell'8/09/2022) e dunque la ricusazione proposta il 21/09/2022 è stata ritenuta tardiva.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto che l'interpretazione o la motivazione della Corte di appello violassero la norma; il profilo relativo all'art. 125 non è risultato decisivo rispetto al tema della tempestività disciplinato dall'art. 38.
Il ricorrente sosteneva che l'istanza di astensione dei giudicanti non rilevava fino alla decisione; la Corte ha invece ritenuto che la conoscibilità della causa di incompatibilità (dichiarazioni di astensione rese prima e comunicazione del rigetto dell'8/09/2022) facesse decorrere il termine per la ricusazione.
Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta, Rv. 260095)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte: se il giudice ha accolto la richiesta di astensione, i termini per la formalizzazione della ricusazione non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto; in assenza di accoglimento, invece, la conoscibilità della causa fa decorrere i termini. La Corte ha applicato questo principio per fissare il termine di riferimento (udienza dell'8/09/2022).
Massime di principio
- La tempestività della ricusazione è cruciale: se la causa di incompatibilità è conosciuta, la dichiarazione va proposta entro i termini di cui all'art. 38 c.p.p. (in genere entro tre giorni dalla conoscenza, salvo che la causa sia venuta a conoscenza durante l'udienza).
- La dichiarazione di astensione resa dal giudice è un fatto rilevante: la conoscibilità di tale dichiarazione e l'eventuale comunicazione del rigetto costituiscono termini di riferimento per la valutazione della tempestività della ricusazione.
- Se il giudice si astiene in risposta a una sollecitazione della parte e tale astensione viene poi rigettata, può configurarsi per la parte una legittima aspettativa che sospende il decorso dei termini fino alla comunicazione del rigetto (secondo la giurisprudenza richiamata).
- In situazioni simili occorre agire rapidamente: raccogliere e allegare prove della data di conoscenza dell'evento (verbali d'udienza, comunicazioni formali) e, se possibile, presentare la ricusazione prima della fine dell'udienza in cui la causa è divenuta nota.
- La mancata tempestività può portare all'inammissibilità del rimedio e alla condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto è opportuno consultare il difensore immediatamente e richiedere chiarimenti in udienza per fissare la decorrenza dei termini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11493/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11494/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11497/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11501/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11502/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11503/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →