Cassazione Penale, Ordinanza n. 02352/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. Il motivo dedotto riguardava la misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la difesa contestava la valutazione operata dal giudice di merito, sostenendo in sostanza che la sentenza avesse attribuito rilievo non correttamente alla precedente condanna per reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la motivazione impugnata aveva correttamente valorizzato, ai fini della quantificazione appena superiore a un terzo, la condotta pregressa e l'intensità del dolo.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale l'imputato era stato condannato in appello.
Richiamato come titolo del reato di evasione oggetto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure generiche o manifestamente infondate contro la valutazione del giudice di merito sulla misura delle circostanze attenuanti generiche, quando la motivazione dia conto in modo non illogico degli elementi valorizzati.
- La determinazione della misura delle attenuanti generiche può essere sorretta anche dal rilievo di precedenti condanne e dall'intensità del dolo, quali elementi sintomatici negativi della personalità e della gravità del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione alla motivazione della sentenza impugnata senza evidenziare reali vizi di legittimità.
Come è indicizzato
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