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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21219/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva confermato la decisione del Giudice di pace, dichiarandoli responsabili, in concorso, del delitto di minaccia e, per uno di essi, anche del delitto aggravato di lesioni personali. Con l'unico motivo deducevano inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale nella valutazione del quadro probatorio e nell'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che, trattandosi di appello per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; ha inoltre osservato che la censura, anche sotto questo profilo, era inammissibile perché l'asserita violazione dell'art. 192 c.p.p. non integra una nullità e perché il motivo era generico e formulato in termini astratti. È stata inoltre riconosciuta la tempestività della nota spese della parte civile, con conseguente condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Nei casi di appello avverso sentenze pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge.

  • art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000

    La norma, come richiamata dalla Corte, delimita il sindacato di legittimità nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace ai soli vizi di violazione di legge.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    È indicato come fonte introduttiva delle modifiche richiamate dalla Corte in tema di limiti al ricorso per cassazione nei procedimenti davanti al giudice di pace.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sua inosservanza non è prevista a pena di nullità; quindi non è deducibile come vizio autonomo se non nei limiti consentiti dalla legge.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge, non anche per censure di merito sulla valutazione della prova.
  • La deduzione di un vizio relativo alla valutazione del materiale probatorio non è consentita quando il controllo di legittimità è circoscritto alla sola violazione di legge.
  • L'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. non integra di per sé una nullità processuale; pertanto non può essere prospettata come motivo autonomo di ricorso se non nei limiti in cui sia denunciabile una violazione di legge.
  • Un motivo di ricorso formulato in modo generico, con affermazioni astratte e non correlate a specifiche violazioni di legge, è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile tempestivamente costituita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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