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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12786/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione in concorso, aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti/violenza sulle cose e dalla recidiva. Il ricorso era affidato a un unico motivo, formalmente denunciato come vizio di motivazione: si contestava l'affermazione di responsabilità in relazione al fatto e alle aggravanti ritenute. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano generiche, perché sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, e miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una lettura alternativa del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel reato nel capo d'imputazione confermato in appello.

  • art. 624-bis c.p.

    Indica il delitto di furto in abitazione o con strappo contestato e ritenuto, in forma aggravata secondo la rubrica.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante del furto contestato.

  • art. 61 c.p.

    Richiamato come aggravante comune del reato contestato.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato per l'aggravante della recidiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente dedotte come vizio di motivazione, si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o un'alternativa lettura dei fatti, salvo che vengano allegati specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un apparato motivazionale coerente e non manifestamente illogico, il ricorrente deve confrontarsi con tale complessivo percorso argomentativo, indicando puntualmente le ragioni dell'asserito vizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiConcorso di personeRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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