Cassazione Penale, Ordinanza n. 31212/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione e aveva confermato il trattamento sanzionatorio. Il primo motivo contestava l'accertamento della responsabilità penale, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero travisato i fatti e valutato in modo errato l'attendibilità e la rilevanza delle prove, chiedendo una diversa ricostruzione della vicenda. Il secondo motivo censurava la pena irrogata, ritenuta eccessiva o comunque non correttamente determinata, e contestava altresì la mancata esclusione della recidiva reiterata qualificata e il diniego dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p., in relazione al valore dell'autovettura ricettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non consentito perché reiterativo di doglianze già esaminate e, soprattutto, diretto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo, poiché si limitava a riproporre questioni già disattese e mirava a una nuova valutazione della congruità della pena, che risultava invece adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla recidiva reiterata qualificata, essendo stata correttamente verificata in concreto la relazione tra precedenti e fatto oggetto di giudizio, e ha giudicato adeguata la motivazione sul diniego dell'attenuante del valore lieve ex art. 648, comma 4, c.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'attenuante del fatto di particolare tenuità o del valore non trascurabile del bene non è riconoscibile quando il bene ricettato ha valore non lieve; la Corte ritiene congrua la valutazione di merito sul valore dell'autovettura.
la determinazione della pena deve essere sorretta da motivazione conforme alla legge e ai criteri logici.
la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, perché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste del travisamento del fatto, miri in realtà a contestare l'attendibilità o la rilevanza delle risultanze probatorie già esaminate dai giudici di merito.
- La censura sulla pena è deducibile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente, arbitraria o manifestamente illogica; se la determinazione sanzionatoria è motivata in modo conforme agli artt. 132 e 133 c.p., il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione di congruità.
- La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento in concreto del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, verificando se la pregressa condotta sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.
- Il diniego dell'attenuante prevista per la ricettazione di minore gravità può essere sorretto dal rilievo del valore non trascurabile del bene ricettato, ove tale valutazione sia logicamente e giuridicamente coerente.
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