Cassazione Penale, Ordinanza n. 29913/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. I motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2) la contestazione della ritenuta distrazione e della sottrazione delle scritture contabili; 3) la contestazione della qualifica di amministratore di fatto; 4) l'asserita illogicità della motivazione nella parte in cui non era stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi indeducibili perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già svolte in appello e disattese con motivazione ritenuta specifica e non apparente. Il quarto motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato, poiché il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, legge fallimentare
Disposizione richiamata quale aggravante nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; la Corte non ne discute il merito, ma osserva che la valutazione del bilanciamento è rimessa al giudice di merito.
Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato per fondare la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a reiterare, senza una critica argomentata e specifica, motivi già proposti in appello e già esaminati dal giudice di merito.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non assolve la funzione di confutare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, risultando meramente apparente o assertivo.
- La valutazione dell'elemento soggettivo, delle condotte distrattive e della qualifica di amministratore di fatto, quando sorretta da motivazione congrua e specifica del giudice di merito, non può essere efficacemente censurata in cassazione mediante mera riproposizione delle stesse doglianze di merito.
- La graduazione della pena e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non quando il giudice abbia dato conto in modo congruo degli elementi valorizzati.
Come è indicizzato
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