Cassazione Penale, Sentenza n. 19586/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione per presunta illogicità e erronea valutazione delle prove circa la responsabilità del ricorrente, lamentando che il Tribunale del riesame avrebbe fondato la contestata estorsione su dichiarazioni etero-accusatorie emerse da intercettazioni tra terzi (Amoroso, Chafak, Amenta) e su post pubblici di Vasi su TikTok, senza riscontri; la difesa sosteneva inoltre l'incongruenza dei fatti (perché Oliverio avrebbe prima pagato e poi sparato contro Vasi ecc.); 2) vizio di motivazione per omessa valutazione di una prova potenzialmente decisiva, cioè il verbale di interrogatorio di Mattia Oliverio, in cui Oliverio avrebbe negato di avere pagato somme a Vasi, non considerato dal tribunale del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici o non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione del merito (impossibilità di riconsiderare fatti e rivalutare le circostanze già esaminate dal giudice di merito salvo manifesta illogicità). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua ed esaustiva sulla consistenza del compendio indiziario (intercettazioni ambientali, identificazione tramite videosorveglianza di Vasi e D. Giorgi come autori dell'incendio, post TikTok che collegavano Vasi a Traetta, che sarebbe stato il corriere per la consegna del denaro) e sul permanere delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato). Quanto alle intercettazioni tra terzi, la Corte ha confermato che possono costituire prova diretta se valutate logicamente; la censura difensiva offriva una diversa lettura dei fatti non consentita in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile: il ricorrente non ha allegato il verbale di interrogatorio né dimostrato la sua incidenza decisiva sul compendio probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; disposte anche le comunicazioni all'istituto penitenziario per l'esecuzione delle statuizioni. Decisione resa in data 11/03/2026; estensore Cons. Simonetta Colella; Presidente Anna Maria De Santis.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., comma terzo
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Le captazioni telefoniche o ambientali tra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa a carico dell'indagato, possono costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontro, fermo restando l'obbligo del giudice di valutare il contenuto secondo criteri di linearità e coerenza logica
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso risulti infondato o vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (commi richiamati)
art. 94 comma 1-bis e comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti per l'esecuzione delle statuizioni che non comportano la immediata rimessione in libertà, compresa la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione del merito dei fatti o proporre una diversa lettura delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, salvo che si dimostri una manifesta illogicità o violazione del diritto nella motivazione
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta a carico dell'indagato se il giudice le valuta in modo coerente e logicamente persuasivo; una diversa interpretazione è ammissibile in Cassazione solo se si dimostra un travisamento evidente e decisivo del contenuto
- Per contestare l'omessa valutazione di una prova occorre allegare e produrre il documento/provvedimento (principio di autosufficienza) e spiegare concretamente la sua incidenza decisiva sul quadro probatorio; altrimenti la censura è generica e inammissibile
- Le censure di mera incredulità o incongruenza fattuale (es. perché l'autore avrebbe pagato e poi comunque commesso atti intimidatori) non sono di per sé idonee a scalfire una motivazione del giudice che presenti indizi multipli e coerenti
- Ricorsi per cassazione privi di specificità o fondamento possono comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali
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