Cassazione Civile, Ordinanza n. 34765/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio ha chiesto alla società ricorrente il pagamento dell’imposta di registro, in misura del 3%, per la registrazione di una sentenza della Corte d’Appello che, all’esito di un’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, aveva accertato l’ammontare dell’indennità e ordinato il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che la sentenza dovesse essere tassata con aliquota dell’1%, perché non contiene una vera condanna al pagamento, ma un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale con un ordine di deposito meramente accessorio. Ha inoltre dedotto violazione di legge e nullità per motivazione apparente della sentenza di merito, censurando la qualificazione del provvedimento giudiziale come sentenza di condanna e la conseguente applicazione dell’aliquota del 3%.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo corretta la tesi della contribuente. Ha affermato che, in tema di imposta di registro, la sentenza resa nell’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio o di occupazione legittima, che si limiti ad accertare l’esatto ammontare dell’indennità e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna; di conseguenza è soggetta all’imposta di registro nella misura dell’1% ex art. 8, lett. c), Tariffa parte prima, d.P.R. n. 131/1986, e non del 3% ex lett. b). La sentenza di merito è stata quindi cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
artt. 156, comma 2, 121, 131, c.p.c.
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali e di validità della decisione impugnata.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato unitamente alle disposizioni della Tariffa per la disciplina dell’imposta di registro sugli atti giudiziari.
art. 8, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
È la disposizione invocata dall’Ufficio per sostenere l’applicazione dell’aliquota del 3% alle sentenze di condanna.
art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
È la disposizione ritenuta applicabile dalla Corte alle sentenze di mero accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con aliquota dell’1%.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la qualificazione della sentenza ai fini tariffari dipende dalla sua effettiva natura giuridica: se il provvedimento contiene un mero accertamento dell’esatto ammontare di un diritto patrimoniale e un ordine di deposito accessorio, non integra una condanna al pagamento.
- Nell’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio o di occupazione legittima, il giudizio ha ad oggetto la congruità dell’indennità rispetto ai criteri di legge, non la domanda di pagamento dell’indennità già definitivamente accertata e non contestata.
- L’ordine di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, inserito nella sentenza di opposizione alla stima, ha funzione strumentale e prodromica nell’ambito del procedimento espropriativo e non costituisce il petitum dell’azione né un trasferimento immediato di ricchezza a favore dell’espropriato.
- Ai fini dell’imposta di registro, la sentenza che accerta l’indennità di esproprio e dispone il deposito della differenza va tassata come atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con applicazione dell’aliquota dell’1% e non del 3% previsto per le condanne.
- Quando in corso di causa si consolida l’orientamento di legittimità sulla questione decisiva, la Corte può compensare le spese dell’intero giudizio.
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