Cassazione Penale, Sentenza n. 5042/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna l'ordinanza della Corte di appello di Catania (giudice dell'esecuzione) che aveva rideterminato la pena inflitta a Vinciguerra riducendo l'aumento per continuazione operato con riferimento al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 che aveva ridotto il minimo edittale da otto a sei anni. Il PG deduce l'illegittimità dell'ordinanza sostenendo che, al tempo dei fatti (ottobre 2012 - aprile 2013), il minimo edittale applicabile era già di sei anni in virtù della legge n. 49/2006 e che quindi la successiva vicenda costituzionale non giustificava una rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente presupposto che la pena per il reato di cui all'art. 73 fosse stata correlata al minimo di otto anni e che la decisione della Corte Costituzionale n. 40/2019 imponesse una rideterminazione. In realtà, al momento dei fatti il minimo edittale era già pari a sei anni (legge n. 49/2006) e il giudice della cognizione aveva conteggiato l'aumento per continuazione con riferimento al minimo di sei anni; dunque non poteva il giudice dell'esecuzione rideterminare la pena sulla base di un parametro diverso. Ordinanza annullata senza rinvio.
Norme richiamate
L'art. 73 è il riferimento per il reato di illecito traffico di sostanze stupefacenti; la determinazione dell'aumento per continuazione deve tenere conto del minimo edittale vigente al tempo rilevante e del parametro effettivamente utilizzato dal giudice della cognizione
Secondo la ricostruzione della Cassazione, la legge n. 49/2006 aveva già fissato il minimo edittale per il delitto di cui all'art. 73 in sei anni al momento dei fatti, quindi il parametro usato in sede di giudizio di merito era corretto
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Riferita nel percorso storico-normativo come atto che aveva reintrodotto per un periodo un diverso minimo edittale (otto anni) per determinate ipotesi, ma la sua efficacia non ha inciso sul calcolo della pena nel caso concreto
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Ha ridotto il minimo edittale a sei anni; la Cassazione ha rilevato che, poiché il giudice della cognizione aveva già adottato il parametro di sei anni, la decisione costituzionale non giustificava la rideterminazione disposta dal giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- Per valutare la legittimità di una rideterminazione della pena in esecuzione a seguito di interventi normativi o sentenze costituzionali, bisogna accertare quale fosse il minimo edittale applicabile al fatto al momento in cui la pena è stata determinata in sede di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione non può rideterminare la pena basandosi su un parametro diverso se il giudice della cognizione aveva già adottato il parametro corretto (quello effettivamente vigente o quello che doveva essere applicato al tempo del fatto).
- Le variazioni successive del minimo edittale (per effetto di leggi o sentenze costituzionali) giustificano la revisione della misura solo se alterano effettivamente il parametro che era stato utilizzato nella determinazione della pena definitiva.
- È necessario ricostruire la cronologia delle modifiche normative e delle pronunce costituzionali rilevanti e verificare la loro efficacia temporale (ex tunc o ex nunc) rispetto al fatto e alla sentenza definitiva.
- Nel dubbio, prima di disporre una modifica in sede esecutiva, il giudice deve accertare se la rideterminazione produrrebbe un vantaggio per l'imputato fondato su una reale discrepanza tra il parametro usato in sentenza e quello che sarebbe applicabile in base alla normativa effettiva al momento del fatto.
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