Sentenza del 16/03/2016 n. 1372 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Omesso versamento dell'imposta da parte del cedente - Responsabilità solidale del cessionario - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA assolta dal cessionario quando il cedente o fornitore non abbia versato l'imposta. Il contribuente contestava che l'omesso versamento dell'IVA da parte del fornitore potesse comportare automaticamente la sua responsabilità solidale o l'indetraibilità dell'imposta. La responsabilità del cessionario richiede infatti la prova di elementi concreti e oggettivi dai quali emerga che egli sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un meccanismo fraudolento. Il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione, l'integrale pagamento del corrispettivo e la propria estraneità, nonché l'assenza di profili di colpevolezza; tuttavia non è tenuto a fungere da garante degli adempimenti fiscali dei propri fornitori.
La decisione
È stato affermato che l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente non determina automaticamente l'indetraibilità dell'imposta da parte del cessionario. Se l'operazione è effettivamente avvenuta, il corrispettivo è stato integralmente pagato e non risultano elementi concreti di sospetto che avrebbero dovuto indurre il cessionario ad astenersi, l'IVA resta detraibile. La responsabilità può essere riconosciuta solo sulla base di circostanze specifiche idonee a dimostrare la conoscenza o la colpevole ignoranza della frode.
Norme richiamate
Art. 54 del d.P.R. n. 633/1972
Disciplina i poteri di accertamento in materia IVA. L'accertamento non può fondarsi soltanto sull'inadempimento del fornitore, ma deve essere supportato da elementi concreti riferibili anche alla posizione e alla condotta del cessionario.
Art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972
Prevede ipotesi di responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente, ma tale responsabilità non trasforma il cessionario in un garante generale degli obblighi fiscali del fornitore e richiede il rispetto dei presupposti previsti dalla norma.
Massime di principio
- L'omesso versamento dell'IVA da parte del fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione per il cliente.
- Il cessionario deve poter dimostrare l'effettività dell'operazione, il pagamento del corrispettivo e la regolarità documentale e commerciale della transazione.
- La responsabilità del cessionario richiede elementi concreti di frode o di consapevole, o colpevole, partecipazione; non è sufficiente una presunzione basata sul solo inadempimento fiscale del fornitore.
- La diligenza richiesta deve essere valutata concretamente, considerando il settore, le circostanze dell'operazione, i rapporti con il fornitore e gli eventuali segnali anomali.
- Un operatore commerciale non è tenuto a controllare in modo assoluto il successivo versamento dell'IVA da parte dei propri fornitori, ma deve adottare precauzioni ragionevoli quando emergano indici specifici di irregolarità o frode.
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