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Sentenza

Sentenza del 16/03/2016 n. 1372 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Omesso versamento dell'imposta da parte del cedente - Responsabilità solidale del cessionario - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA assolta dal cessionario quando il cedente o fornitore non abbia versato l'imposta. Il contribuente contestava che l'omesso versamento dell'IVA da parte del fornitore potesse comportare automaticamente la sua responsabilità solidale o l'indetraibilità dell'imposta. La responsabilità del cessionario richiede infatti la prova di elementi concreti e oggettivi dai quali emerga che egli sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un meccanismo fraudolento. Il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione, l'integrale pagamento del corrispettivo e la propria estraneità, nonché l'assenza di profili di colpevolezza; tuttavia non è tenuto a fungere da garante degli adempimenti fiscali dei propri fornitori.

La decisione

È stato affermato che l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente non determina automaticamente l'indetraibilità dell'imposta da parte del cessionario. Se l'operazione è effettivamente avvenuta, il corrispettivo è stato integralmente pagato e non risultano elementi concreti di sospetto che avrebbero dovuto indurre il cessionario ad astenersi, l'IVA resta detraibile. La responsabilità può essere riconosciuta solo sulla base di circostanze specifiche idonee a dimostrare la conoscenza o la colpevole ignoranza della frode.

Norme richiamate

  • Art. 54 del d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i poteri di accertamento in materia IVA. L'accertamento non può fondarsi soltanto sull'inadempimento del fornitore, ma deve essere supportato da elementi concreti riferibili anche alla posizione e alla condotta del cessionario.

  • Art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972

    Prevede ipotesi di responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente, ma tale responsabilità non trasforma il cessionario in un garante generale degli obblighi fiscali del fornitore e richiede il rispetto dei presupposti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • L'omesso versamento dell'IVA da parte del fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione per il cliente.
  • Il cessionario deve poter dimostrare l'effettività dell'operazione, il pagamento del corrispettivo e la regolarità documentale e commerciale della transazione.
  • La responsabilità del cessionario richiede elementi concreti di frode o di consapevole, o colpevole, partecipazione; non è sufficiente una presunzione basata sul solo inadempimento fiscale del fornitore.
  • La diligenza richiesta deve essere valutata concretamente, considerando il settore, le circostanze dell'operazione, i rapporti con il fornitore e gli eventuali segnali anomali.
  • Un operatore commerciale non è tenuto a controllare in modo assoluto il successivo versamento dell'IVA da parte dei propri fornitori, ma deve adottare precauzioni ragionevoli quando emergano indici specifici di irregolarità o frode.

Testo integrale

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