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Sentenza

Sentenza del 16/03/2016 n. 648 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Attività istruttoria - contraddittorio - mancata comparizione - avviso di accertamento - impugnazione - produzioni documentali - preclusione art. 32, d.P.R. n. 600/1973 - norma speciale - interpretazione restrittiva - diritto di difesa - prevale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento producendo, per la prima volta in giudizio, documentazione a propria difesa, nonostante non fosse comparso al contraddittorio previamente disposto dall'Ufficio. La questione riguardava l'applicabilità della preclusione prevista dall'art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui determinati documenti non prodotti durante l'attività istruttoria possono non essere utilizzabili successivamente. Il principio affermato è che tale preclusione, essendo eccezionale e incidente sul diritto di difesa, deve essere interpretata restrittivamente.

La decisione

La preclusione non opera automaticamente per il solo fatto che il contribuente non abbia partecipato al contraddittorio. La documentazione può essere prodotta nella fase di impugnazione, salvo che l'Ufficio l'avesse specificamente richiesta nell'invito al contraddittorio e il contribuente l'abbia omessa, rifiutata o occultata. In assenza di una richiesta documentale specifica, la mancata comparizione non impedisce al contribuente di produrre successivamente i documenti a propria difesa. La decisione tutela quindi il diritto di difesa e limita l'applicazione della preclusione ai casi concretamente previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • Art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione introduce una preclusione probatoria speciale ed eccezionale. Deve essere interpretata restrittivamente e non può essere applicata per il solo fatto della mancata comparizione del contribuente al contraddittorio. La preclusione riguarda i documenti specificamente richiesti dall'Ufficio e non prodotti, rifiutati od occultati dal contribuente.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti prodotti successivamente in giudizio.
  • La preclusione documentale opera soltanto quando l'Amministrazione abbia formulato una richiesta specifica e il contribuente, pur potendo adempiere, non abbia prodotto la documentazione richiesta.
  • Le norme che limitano il diritto di difesa devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • In una situazione analoga è quindi necessario verificare il contenuto concreto dell'invito dell'Ufficio: se non conteneva una richiesta documentale puntuale, la produzione in sede di impugnazione dovrebbe restare ammissibile.
  • La mancata comparizione può avere rilevanza procedimentale, ma non equivale di per sé a rinuncia alla facoltà di difendersi e di produrre prove nel successivo giudizio.

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