Sentenza del 16/03/2016 n. 23 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Ires - Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente - Immobile non direttamente utilizzato dalla società proprietaria, ma concesso in locazione a terzi - Detrazione fiscale- Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il riconoscimento della detrazione IRES per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà, sebbene l'edificio non fosse utilizzato direttamente dalla società ma fosse concesso in locazione a terzi. L'Amministrazione finanziaria sosteneva invece che l'agevolazione spettasse soltanto al proprietario che utilizzasse direttamente l'immobile. La controversia riguardava quindi l'interpretazione della normativa sulle detrazioni per la riqualificazione energetica e, in particolare, l'esistenza o meno del requisito dell'utilizzo diretto dell'edificio da parte del proprietario.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stato riconosciuto che la detrazione fiscale compete anche al proprietario che abbia concesso l'immobile in locazione a terzi, poiché né la legge né il decreto attuativo prevedono il requisito dell'utilizzo diretto dell'edificio. La finalità della disciplina è favorire oggettivamente gli interventi di riqualificazione energetica, con conseguente contenimento dei consumi e incremento della produttività degli immobili.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 344 e seguenti
La disciplina delle agevolazioni per la riqualificazione energetica non subordina la detrazione al fatto che il proprietario utilizzi direttamente l'immobile. È sufficiente che siano realizzati interventi rientranti nell'ambito oggettivo della normativa e siano rispettati gli altri requisiti previsti.
Decreto ministeriale 19 dicembre 2007
Il decreto attuativo non contiene alcun requisito che limiti la detrazione ai soli proprietari utilizzatori diretti dell'immobile; pertanto, l'immobile può essere concesso in locazione a terzi.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica occorre privilegiare il dato normativo e la finalità oggettiva dell'intervento, senza introdurre limitazioni non espressamente previste dalla legge.
- Il proprietario di un immobile può beneficiare della detrazione per interventi di efficientamento energetico anche quando l'immobile è locato a terzi, salvo che una specifica disposizione normativa preveda diversamente.
- La concessione in locazione dell'immobile non esclude di per sé il diritto alla detrazione; diventano invece essenziali la titolarità della spesa, l'effettiva realizzazione dell'intervento, la sua riconducibilità alle opere agevolate e il rispetto degli adempimenti richiesti.
- In caso di dubbi interpretativi, non è legittimo aggiungere requisiti soggettivi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa agevolativa, soprattutto quando tali requisiti contrastano con la finalità di incentivare il miglioramento energetico del patrimonio edilizio.
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