Sentenza del 16/03/2016 n. 1351 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Coobbligazione solidale - Notifica alla società dell'atto di accertamento - Difetto di notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento) al socio accomandante - Rilevanza - Beneficio escussionis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella è stata ritenuta illegittima nei confronti del socio accomandante. La preventiva notifica dell'avviso di accertamento esclusivamente alla società non è sufficiente per procedere alla riscossione nei confronti del socio, che deve ricevere autonomamente l'atto presupposto. In assenza di tale notificazione, manca un valido titolo conoscibile e opponibile al socio per la successiva emissione e notifica della cartella.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento notificatagli quale coobbligato solidale, sostenendo che l'avviso di accertamento, atto presupposto della riscossione, non gli era stato notificato autonomamente. L'avviso era stato notificato soltanto alla società. La questione riguardava quindi se la notifica dell'atto impositivo alla società fosse sufficiente a rendere esigibile il credito anche nei confronti del socio accomandante, tenuto conto della solidarietà e del beneficio di escussione.
Norme richiamate
Art. 1306 del codice civile
La disciplina delle obbligazioni solidali non consente di ritenere automaticamente sufficiente, nei confronti del singolo coobbligato, la notificazione dell'atto presupposto effettuata soltanto a un altro obbligato, soprattutto quando si pretende di procedere direttamente alla riscossione nei suoi confronti.
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento deve essere validamente notificata al destinatario e presuppone la regolare formazione e notificazione dell'atto impositivo posto a fondamento della riscossione.
Massime di principio
- Quando si procede alla riscossione nei confronti di un coobbligato solidale, la notifica dell'atto presupposto a un altro obbligato, come la società, non sostituisce necessariamente la notifica autonoma al soggetto destinatario della cartella.
- La cartella di pagamento può essere impugnata per omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento, anche se quest'ultimo è stato regolarmente notificato alla società coobbligata.
- La solidarietà passiva non elimina, di per sé, le garanzie individuali di conoscenza e difesa del singolo coobbligato prima della riscossione nei suoi confronti.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la notifica dell'atto impositivo a ciascun soggetto indicato come obbligato e non soltanto la notifica effettuata alla società o al debitore principale.
- La decisione riguarda specificamente l'utilizzabilità della cartella nei confronti del socio accomandante e non implica automaticamente l'inesistenza o l'illegittimità del debito della società.
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