Sentenza del 16/03/2016 n. 647 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - IVA - pagamento agevolato - art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/97 - sospensione feriale - l. n. 742/69 - termine sospeso - tempestività pagamento - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il termine per il pagamento agevolato non coincide necessariamente con un termine fisso di sessanta giorni. Esso deve essere parametrato al termine per la proposizione del ricorso, il quale può essere prorogato per effetto della sospensione feriale. Di conseguenza, il pagamento effettuato entro il termine così prorogato deve considerarsi tempestivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tempestività del pagamento agevolato previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, con riferimento a una cartella di pagamento relativa all'IVA. Il punto controverso era se il pagamento dovesse essere effettuato entro il termine fisso di sessanta giorni dalla notifica oppure entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge n. 742/1969.
Norme richiamate
Art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Il pagamento agevolato deve essere effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, e non necessariamente entro un termine rigido di sessanta giorni.
Legge n. 742/1969
La sospensione feriale dei termini processuali incide anche sul termine per proporre ricorso e, conseguentemente, può estendere il termine utile per il pagamento agevolato.
Massime di principio
- Quando una norma collega il termine per un pagamento agevolato al termine per proporre ricorso, occorre calcolare quest'ultimo tenendo conto delle sospensioni processuali applicabili.
- Il termine di sessanta giorni non va considerato necessariamente fisso e insuperabile se la disciplina rinvia espressamente al termine per il ricorso.
- Un pagamento effettuato entro il termine processuale prorogato dalla sospensione feriale può essere considerato tempestivo, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla legge.
- Per valutare la tempestività è necessario verificare la data di notifica dell'atto, la scadenza ordinaria, l'applicabilità della sospensione feriale e le eventuali ulteriori proroghe o regole speciali.
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