Sentenza del 16/03/2016 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Lecco
PROCESSO TRIBUTARIO - Estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - Assenza interesse concreto ed attuale - Inammissibilità ricorso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La contestazione avrebbe dovuto essere proposta contro il successivo atto della riscossione concretamente lesivo, impugnandolo e deducendo, tra l'altro, l'illegittimità derivante dalla mancata valida notifica degli atti presupposti. L'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo è stata quindi esclusa sia per difetto di interesse concreto e attuale sia per tardività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un estratto di ruolo, contestando la pretesa tributaria e la mancata o invalida notificazione degli atti impositivi presupposti. Il giudice ha ritenuto che l'estratto di ruolo non sia autonomamente impugnabile e che, in assenza di atti della riscossione lesivi già notificati, non sussista un interesse concreto e attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Inoltre, il ricorso è stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'estratto di ruolo effettuata tramite posta elettronica dall'Agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Anche adottando un'interpretazione ampia, non consente di impugnare autonomamente un estratto di ruolo in assenza di un atto della riscossione concretamente lesivo.
Art. 100 c.p.c.
Richiede un interesse concreto e attuale ad agire. Tale interesse non sussiste, secondo la sentenza, per impugnare atti impositivi non notificati e non ancora produttivi di una lesione attuale nella sfera del contribuente.
Termine di 60 giorni per l'impugnazione
Il ricorso tributario deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnabile. Nel caso esaminato, il termine decorreva dalla comunicazione dell'estratto di ruolo tramite posta elettronica, rendendo tardivo il ricorso.
Cassazione, sentenze n. 13550/2010 e n. 6906/2013
Richiamano il principio secondo cui l'estratto di ruolo non costituisce, di regola, un atto autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è normalmente un documento informativo e non un atto autonomamente impugnabile; la contestazione va indirizzata contro un successivo atto della riscossione che produca una lesione concreta.
- Se il contribuente riceve una cartella, un'intimazione, un fermo, un'iscrizione ipotecaria o altro atto esecutivo, può contestarlo deducendo anche la mancata o invalida notifica degli atti presupposti.
- L'impugnazione preventiva di un atto non notificato o non ancora lesivo può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale.
- Occorre verificare con attenzione la data di notificazione o comunicazione dell'atto, perché il termine ordinario di impugnazione è di 60 giorni e il suo decorso può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La ricezione dell'estratto di ruolo non consente, di per sé, di riaprire indefinitamente i termini per contestare la pretesa tributaria: la strategia processuale deve concentrarsi sull'atto effettivamente lesivo e sui relativi vizi di notifica.
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