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Sentenza

Sentenza del 16/03/2016 n. 478 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Imposta sul valore aggiunto (I. VA.) - Oggetto - Cessione di beni - Pagamento di un acconto- Esigibilità dell'imposta-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'IVA relativa alla cessione di un bene diventa esigibile anche prima della consegna quando viene pagato un acconto sul prezzo, ma esclusivamente per l'importo effettivamente versato a titolo di acconto. La parte residua del corrispettivo resta soggetta all'imposta secondo le regole ordinarie applicabili al momento della cessione o degli ulteriori pagamenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda il momento in cui diventa esigibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di cessione di beni. In particolare, si valuta se l'IVA debba essere applicata soltanto al momento della consegna del bene oppure già anteriormente, quando il cessionario abbia versato un acconto sul prezzo.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sull'esigibilità dell'imposta in caso di pagamento di acconti

    L'IVA concernente la cessione di un bene è esigibile anche prima della consegna, qualora sia versato un acconto sul prezzo, limitatamente all'importo pagato.

    Il pagamento di un acconto anticipa l'esigibilità dell'IVA limitatamente alla somma ricevuta; non rende invece immediatamente esigibile l'imposta sull'intero prezzo del bene.

Massime di principio

  • Nel caso di cessione di beni, il pagamento di un acconto può far sorgere anticipatamente l'esigibilità dell'IVA anche se il bene non è ancora stato consegnato.
  • L'IVA deve essere calcolata sull'importo dell'acconto effettivamente incassato, non sull'intero prezzo pattuito, salvo che si verifichi un ulteriore evento che renda esigibile la parte residua.
  • Per determinare il momento di applicazione dell'IVA occorre distinguere tra pagamento anticipato, consegna del bene e ulteriori pagamenti: ciascun evento può rilevare limitatamente alla parte di corrispettivo interessata.
  • La sola stipula del contratto o la previsione di un prezzo non determinano necessariamente l'esigibilità dell'IVA sull'intero corrispettivo; il pagamento di un acconto costituisce invece un evento fiscalmente rilevante per l'importo ricevuto.

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