Cassazione Penale, Sentenza n. 15947/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il sequestro preventivo impeditivo era stato disposto sul veicolo Peugeot in quanto ritenuto "cosa pertinente" al reato di truffa aggravata commessa con una busta paga contraffatta che aveva indotto Findomestic S.p.A. a concedere il finanziamento per l'acquisto. Il ricorrente impugna sostenendo che non sussisteva il "periculum in mora": il reato era già definitivamente consumato, la concessionaria aveva trasferito la proprietà e la persona offesa è la società finanziaria (che vanta credito per il finanziamento), non la venditrice; quindi la libera disponibilità del bene non può protrarre o aggravare la truffa né agevolare nuovi reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza di sequestro preventivo impeditivo e ha disposto la restituzione del veicolo all'avente diritto. La Corte ha osservato che il "periculum in mora" per il sequestro impeditivo richiede un nesso funzionale essenziale, concreto e attuale fra il bene e la possibilità di prosecuzione o aggravamento del reato o di commissione di ulteriori reati, nesso non dimostrato nel caso (reato già consumato, offesa la società finanziaria che ha diritto al rimborso del finanziamento). Ha inoltre indicato che, per tutelare il credito della finanziaria, sarebbe più idoneo il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p. La cancelleria è stata incaricata di darne comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173)
Principio secondo cui per il sequestro preventivo impeditivo il "periculum in mora" deve essere concreto e attuale e richiede un legame funzionale essenziale (non meramente occasionale) fra il bene e la prosecuzione/peggioramento del reato o la commissione di ulteriori reati.
art. 316, comma 2, cod. proc. pen.
Norma indicata come più idonea per il sequestro conservativo volto a tutelare il credito della persona offesa (la finanziaria) rispetto al sequestro preventivo impeditivo.
Norma richiamata per la comunicazione al Procuratore Generale a seguito della decisione di annullamento.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo richiede la prova di un "periculum in mora" concreto e attuale: non basta la mera disponibilità del bene, serve un nesso funzionale essenziale con la prosecuzione, l'aggravamento del reato o la commissione di nuovi reati.
- Se il reato è definitivamente consumato e la vittima è un finanziatore (che vanta un credito pecuniario), la tutela più adeguata è spesso il sequestro conservativo a protezione del credito (art. 316 c.p.p.), non il sequestro preventivo impeditivo.
- Occorre sempre verificare la titolarità e la natura del diritto della parte offesa sul bene: se la persona offesa non è proprietaria del bene, il suo rimedio primario è il recupero del credito, non l'acquisizione della proprietà del bene.
- La libera disponibilità del bene da parte dell'indagato non è di per sé sufficiente per disporre un sequestro impeditivo; bisogna dimostrare il rischio concreto di dissipazione che impedisca l'effettiva soddisfazione del diritto della parte offesa o il rischio di reiterazione delittuosa collegata al bene.
- In situazioni simili valutare alternativamente misure meno invasive ma adeguate (sequestro conservativo, misure cautelari reali adeguate al credito) e documentare il nesso funzionale tra bene e rischio processuale per sostenere l'uso del sequestro preventivo.
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