Cassazione Penale, Ordinanza n. 13415/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 marzo 2024. Dal testo emerge che il ricorso è stato esaminato de plano e che la Corte di cassazione ha rilevato unicamente una questione processuale di tempestività: il gravame sarebbe stato depositato oltre il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato alla Corte territoriale per il deposito della motivazione, con scadenza indicata al 22 maggio 2024. La Corte ha quindi verificato che il ricorso, presentato il 9 settembre 2024, era tardivo e perciò inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), 585 e 544, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato fuori termine. Ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per impugnare decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza, applicandosi l'art. 172, comma 4, c.p.p. e non essendo l'art. 585 c.p.p. derogatorio di tale regola. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando è proposto fuori termine.
È la norma che disciplina i termini per proporre impugnazione; nel caso di riserva di deposito della motivazione il termine decorre come chiarito dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
Rileva per il deposito differito della motivazione della sentenza.
Il termine processuale decorre dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza; la norma si applica anche al computo del termine per impugnare.
È il riferimento implicito alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel caso di sentenza con deposito della motivazione riservato entro un termine fissato dal giudice, il termine per proporre impugnazione decorre dal primo giorno successivo alla scadenza di quel termine, secondo la regola generale sul computo dei termini processuali.
- La disciplina speciale dei termini di impugnazione non deroga alla regola generale dell'art. 172, comma 4, c.p.p. quando si tratta di individuare il dies a quo del termine per ricorrere.
- Il deposito del ricorso per cassazione oltre il termine previsto integra inammissibilità per tardività.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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