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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22610/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/09/2023 che aveva disposto la revoca dell'indulto a suo carico, collegata alla commissione del delitto di tentato omicidio (fatto del 11/05/2008, sentenza divenuta definitiva il 14/10/2020). Nel ricorso per cassazione si deduceva errata applicazione di legge: si sosteneva che, in un precedente incidente esecutivo introdotto dalla difesa per il riconoscimento della continuazione, non era stata adottata alcuna statuizione in merito all'indulto e che tale omissione avrebbe prodotto una sorta di preclusione assimilabile a giudicato, impedendo la successiva revoca dell'indulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto erronea la nozione di 'giudicato' proposta dalla difesa in ambito esecutivo: il giudice dell'esecuzione interviene solo su specifica domanda di parte e nell'ambito dell'oggetto richiesto (ai sensi dell'art. 666 c.p.p.), per cui un precedente incidente esecutivo avente diverso oggetto non ha effetto preclusivo rispetto a una successiva deliberazione di revoca dell'indulto. Conseguentemente l'ordinanza impugnata (revoca dell'indulto) resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione ha competenza limitata: interviene solo su richiesta di parte e in relazione allo specifico oggetto della domanda; pertanto le statuizioni rese in un incidente esecutivo non producono automaticamente effetti preclusivi rispetto a questioni diverse decise in un altro incidente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria ove il ricorso sia manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione comminando la somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede esecutiva non si può automaticamente estendere l'effetto del 'giudicato' o di una precedente decisione ad altri incidenti esecutivi con oggetto diverso: ogni incidente decide sulla materia specificamente dedotta.
  • La mancata menzione di una questione (es. indulto) in un incidente esecutivo precedente non equivale a un'assoluta preclusione o a un giudicato positivo su quella questione, se l'oggetto del precedente rito era diverso.
  • Il giudice della cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza; in tal caso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Chi impugna deve porre con chiarezza e tempestività l'oggetto della domanda esecutiva: per evitare sorprese, questioni decisive (come l'eventuale revoca di benefici) vanno affrontate espressamente negli incidenti rilevanti.
  • Nei casi di revoca di benefici (es. indulto) determinata da successivi fatti penalmente rilevanti, la revoca può essere disposta anche se in precedenti procedimenti non si era pronunciato espressamente sul beneficio, purché non sussista un effettivo giudicato sul punto.

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