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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34186/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d’appello di Catania, Sezione misure di prevenzione, con decreto del 26 febbraio 2026, aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Catania che aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno e sei mesi, con obbligo di versamento di una cauzione. Con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciato l’illogicità manifesta della motivazione in relazione a specifici elementi ritenuti rilevanti per descriverne la pericolosità sociale. La censura riproponeva dati ed episodi già valutati, offrendo una diversa lettura di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, contro il decreto della Corte d’appello pronunciato sull’impugnazione di merito è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge. La doglianza, diretta a contestare la motivazione e a ottenere una diversa valutazione dei dati fattuali, proponeva quindi motivi non consentiti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte di appello che pronuncia in sede di impugnazione di merito avverso il provvedimento di primo grado è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge

    Il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello in materia di misure di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione della motivazione o dei fatti.

Massime di principio

  • Contro il decreto della Corte d’appello pronunciato sull’impugnazione di merito in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; non sono consentite censure che si risolvano nella contestazione della motivazione o nella proposta di una lettura alternativa dei dati fattuali.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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