Cassazione Penale, Ordinanza n. 26540/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua responsabilità per truffa e ha riconosciuto la recidiva reiterata e specifica. Con il primo motivo deduce vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di truffa, ma la censura si limita a riproporre contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione. Con il secondo motivo contesta la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, ma tale doglianza non risulta proposta con l'atto di appello ed è quindi dedotta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità perché meramente reiterativo di questioni già valutate in appello, con motivazione ritenuta corretta e coerente. Il secondo motivo è pure inammissibile perché la censura sulla recidiva reiterata e specifica non era stata devoluta al giudice di appello e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le censure non dedotte con l'appello non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità; il motivo è quindi inammissibile se introduce una questione nuova.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre, senza specifica critica, doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Le questioni non devolute con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità; la loro deduzione in cassazione integra motivo inammissibile.
- La contestazione della recidiva, quando non sia stata oggetto di devoluzione al giudice di appello, non può essere scrutinata in cassazione come primo grado di impugnazione sul punto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la statuizione adottata dalla Corte.
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