Cassazione Penale, Ordinanza n. 36206/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di un imputato per bancarotta semplice documentale e per avere aggravato il dissesto omettendo di chiedere il fallimento. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di merito. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è manifestamente infondato, osservando che, ai fini della responsabilità per i fatti contestati, non occorre la sussistenza del dolo. Viene inoltre richiamata l'inammissibilità del motivo di appello relativo al capo 2 per genericità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per bancarotta semplice documentale e per l'aggravamento del dissesto mediante omissione della richiesta di fallimento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, un motivo di ricorso che si limiti a censurare la motivazione in termini generici di contraddittorietà o manifesta illogicità è inammissibile quando risulti manifestamente infondato alla luce della struttura del reato contestato e delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Per la responsabilità per bancarotta semplice documentale e per le condotte di aggravamento del dissesto per omissione della richiesta di fallimento, la motivazione richiamata dalla Corte afferma che non è necessaria la prova del dolo, essendo sufficiente il diverso elemento richiesto dalla fattispecie.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La censura di appello o di ricorso deve essere specifica: il motivo generico è destinato all'inammissibilità e non impone un vaglio di merito da parte del giudice dell'impugnazione.
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