Sentenza n. 3706/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 88/2022, notificata il 30.9.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale n. 88/2022, notificata il 30 settembre 2022
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 88/2022 chiedendone l'annullamento. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha notificato alle altre parti la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; la rinuncia è stata espressamente accettata dal Comune resistente.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, della sua regolare notificazione alle altre parti e dell'adesione espressa dell'amministrazione resistente. Non risultando opposizione alla prosecuzione del giudizio da parte di soggetti interessati, ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85, comma 9, c.p.a. Le spese e le competenze di causa sono state integralmente compensate, ritenendo sussistenti giusti motivi anche in ragione dell'adesione dell'amministrazione alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
Il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, valutate le circostanze, disponga la compensazione.
art. 84, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
La rinuncia non impedisce la prosecuzione del giudizio se le parti che hanno interesse alla prosecuzione vi si oppongono.
Quando l'estinzione si verifica o viene accertata all'udienza di discussione, essa è dichiarata con sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti comporta l'estinzione del giudizio, salvo opposizione alla prosecuzione da parte di soggetti che vi abbiano interesse.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dall'amministrazione resistente e non risulta un interesse contrario alla prosecuzione del giudizio, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo.
- In caso di rinuncia al ricorso, la regola della condanna del rinunciante alle spese degli atti processuali può essere derogata mediante compensazione integrale quando ricorrano giusti motivi, valutati alla luce delle circostanze concrete.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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