Cassazione Penale, Ordinanza n. 28412/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In particolare, ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e quindi aspecifico, perché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta congrua, puntuale e non manifestamente illogica, soprattutto nella parte in cui valorizzava la gravità dell'episodio, le offese e le minacce rivolte alla persona offesa.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché proposta in modo generico e senza specifico confronto con la motivazione di merito che ne aveva escluso l'applicabilità.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo generico un vizio di motivazione, senza un puntuale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la sentenza di merito presenti specifiche lacune argomentative o manifeste illogicità; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva.
- Quando la motivazione di merito evidenzia elementi di gravità del fatto, quali offese e minacce alla persona offesa, la doglianza sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi con tali elementi, altrimenti il ricorso è aspecifico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo che ricorrano i presupposti di legge per diversa soluzione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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