Cassazione Penale, Sentenza n. 34788/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2) c.p., sostenendo che l'apertura di una serratura mediante la chiave trovata perché lasciata incustodita dal proprietario non integra la circostanza aggravante del "mezzo fraudolento".
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento in relazione al furto in abitazione, perché i giudici di merito non hanno accertato come l'imputato si sia appropriatamente procurato le chiavi (se con mezzo fraudolento o casualmente). Ha invece ritenuto legittimo il riconoscimento dell'aggravante con riferimento alle chiavi dell'autovettura, poiché queste erano state prese durante la prima fase del furto dall'interno dell'abitazione e la loro appropriazione era connotata da maggiore insidiosità. La Corte ha quindi annullato con rinvio alla Corte d'appello di Bari, limitatamente alla valutazione dell'aggravante per il furto in abitazione, disponendo nuovo esame da parte di altra sezione.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2)
La Corte interpreta la circostanza aggravante del "mezzo fraudolento" come applicabile quando la chiave o altro mezzo è stato ottenuto non casualmente ma mediante un'attività fraudolenta o di particolare abilità idonea a eludere le cautele della vittima; non è applicabile quando la chiave è stata semplicemente trovata a seguito di negligenza o perdita del proprietario.
Cass. Sez. 5, n. 22127 del 28/04/2022 (Ricci)
Precedente che conferma che l'uso di una chiave ottenuta indebitamente costituisce mezzo fraudolento, perché dimostra una condotta più insidiosa e abilità nell'eludere le cautele del proprietario.
Cass. Sez. 7, n. 18043 del 19/02/2021
Conferma orientamenti analoghi sull'aggravante quando le chiavi sono state trafugate e usate per il furto, come manifestazione di maggiore tasso di criminosità.
Cass. Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005 (Carciati e altri)
Esempio giurisprudenziale di riconoscimento dell'aggravante quando l'accesso è stato possibile grazie a chiavi ottenute indebitamente, rafforzando il criterio della non casualità nell'acquisizione della chiave.
Cass. Sez. 5, n. 43224 del 17/10/2008 (Papa)
Caso in cui non è stata riconosciuta l'aggravante quando la chiave utilizzata era stata trovata casualmente nell'interno del veicolo, sottolineando la distinzione tra appropriazione fraudolenta e reperimento casuale.
Cass. Sez. 2, n. 637 del 09/04/1965 (Luccio)
Precetto storico secondo cui l'uso di una chiave non legittimamente ottenuta di norma integra l'aggravante, salvo che la disponibilità della chiave sia stata acquisita in modo del tutto casuale (es. lasciata nella toppa o trovata nel veicolo).
Cass. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Indica che l'aggravante si applica quando la condotta è dotata di marcata efficienza offensiva, insidiosità, astuzia e scaltrezza, idonea a sorprendere la volontà del detentore e a vanificare le misure di protezione adottate.
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante del "mezzo fraudolento" è necessario che la chiave o il mezzo sia stato ottenuto mediante comportamento non occasionale e dotato di insidiosità/astuzia (es. sottrazione, trafugamento, artifici): il semplice reperimento di una chiave persa o mal custodita dalla vittima generalmente non basta.
- Il giudice di merito deve specificamente accertare e motivare il modo di acquisizione della chiave: la distinzione tra appropriazione fraudolenta e reperimento casuale è cruciale e può determinare l'applicabilità dell'aggravante.
- Quando la chiave è stata trovata all'interno dell'abitazione e l'imputato se n'è appropriato durante la fase del furto, ciò può dimostrare maggiore insidiosità e giustificare il riconoscimento dell'aggravante (caso delle chiavi dell'autovettura nel presente giudizio).
- La pubblica accusa ha l'onere di provare la modalità colposa/dolosamente fraudolenta di acquisizione della chiave; in mancanza di elementi chiari, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame.
- In sede difensiva è strategico contestare l'esistenza dell'aggravante dimostrando la casualità, la perdita o la cattiva custodia delle chiavi da parte della vittima; in sede di giudizio, acquisire elementi sulla dinamica temporale e sul luogo di reperimento delle chiavi è determinante.
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