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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09463/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi accolta alcuna doglianza; resta ferma la decisione di merito sulla responsabilità per appropriazione indebita e sulle statuizioni accessorie contestate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita in relazione alla volontaria appropriazione di un autoveicolo, dopo l'omessa restituzione nonostante la diffida del proprietario. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità ex art. 646 c.p.; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata in diritto e, per il resto, riproponeva questioni di fatto già dedotte in appello e già congruamente disattese. Con il secondo motivo ha contestato la mancata applicazione di una pena sostitutiva e il diniego del beneficio della non menzione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla pena sostitutiva, perché l'atto di appello era stato correttamente interpretato come subordinante la richiesta dell'uno o dell'altro istituto, e ha reputato generica la censura sul beneficio della non menzione, osservando che il diniego era già stato adeguatamente motivato e distinto dalla questione della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    La volontaria appropriazione del veicolo, seguita dall'omessa restituzione dopo diffida del proprietario, integra appropriazione indebita e non un mero illecito contrattuale.

  • art. 62-bis c.p.

    Non richiamato espressamente nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito.
  • L'omessa restituzione di un bene mobile altrui, dopo formale diffida del proprietario e in presenza di una volontaria appropriazione, può integrare appropriazione indebita e non semplice inadempimento contrattuale.
  • La censura relativa a pene sostitutive è manifestamente infondata quando l'atto di appello viene correttamente interpretato come subordinato nella richiesta dei diversi istituti.
  • Il diniego del beneficio della non menzione è insindacabile se la motivazione del giudice di merito è specifica e la doglianza di legittimità si limita a formulazioni generiche o assertive.
  • Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile quando le doglianze sono infondate in diritto, reiterative di questioni di merito o prive di specificità.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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