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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07681/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo sul riesame del sequestro preventivo. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'indagato aveva chiesto il riesame di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Palermo. Il Tribunale, con ordinanza del 14/11/2024, aveva accolto solo in parte la richiesta: aveva annullato il decreto limitatamente al sequestro preventivo funzionale alla confisca fino alla concorrenza di euro 1.022.117,87, ma aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente ex art. 321, comma 1, c.p.p. sulla somma di euro 1.660.537,13. Contro tale ordinanza il difensore dell'indagato proponeva ricorso per cassazione, riservandosi però di formulare i motivi con successiva memoria dopo il deposito della motivazione. La Corte rileva che, nei casi di riesame del sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso; non è quindi consentito riservarli al provvedimento motivato successivo al solo dispositivo. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 322-bis c.p.p. è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge

  • art. 322-bis c.p.p.

    richiamato come base procedurale del riesame del decreto di sequestro preventivo

  • art. 311 c.p.p.

    si applicano, nei limiti richiamati, i commi 3, 4 e 5; in particolare il comma 4 impone che i motivi siano enunciati contestualmente al ricorso

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    richiamato per il sequestro preventivo confermato dal tribunale

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    richiamato per il sequestro preventivo funzionale alla confisca annullato in parte dal tribunale

  • Cassa delle Ammende

    destinataria della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese in sede di riesame del sequestro preventivo, il sindacato è limitato alla violazione di legge.
  • I motivi di ricorso devono essere esposti contestualmente all'atto di impugnazione: non è consentito proporre un ricorso "al buio" riservando le doglianze a una successiva memoria dopo il deposito della motivazione.
  • La mancanza dei motivi nel ricorso introduttivo determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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