Cassazione Penale, Sentenza n. 47132/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per presunta mancata o tardiva trasmissione via PEC, da parte della Corte territoriale, delle conclusioni del Procuratore Generale depositate in appello ai sensi della disciplina processuale emergenziale Covid-19 (art. 23 e art. 23-bis d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020), sostenendo che tale omissione avrebbe leso il diritto di difesa e costituito una nullità a regime intermedio, tempestivamente eccepita nel ricorso
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la difesa non aveva dedotto nulla nelle proprie conclusioni davanti alla Corte di appello e dunque si sarebbe comunque verificata la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.p.; (ii) dagli atti risulta che le conclusioni del PG, depositate il 13/03/2023, furono effettivamente trasmesse via PEC al difensore il 14/03/2023 (quindi non omesse ma ritardate di un giorno); (iii) la giurisprudenza prevalente stabilisce che la trasmissione non immediata, purché avvenuta prima della scadenza del termine per il deposito delle conclusioni delle parti private, non integra automaticamente nullità salvo che sia provato un concreto pregiudizio per la difesa; qui non è stato allegato alcun specifico pregiudizio. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8; comma 2-bis; art. 23-bis (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
La Corte interpreta la disciplina emergenziale come obbligo di trasmissione via PEC delle conclusioni del pubblico ministero; tuttavia precisa che un ritardo nella trasmissione non immediata non determina automaticamente nullità se la comunicazione è avvenuta comunque prima della scadenza del termine per il deposito delle conclusioni delle parti private e non è provato un concreto pregiudizio per la difesa
L'art. 182 c.p.p. disciplina gli effetti dell'omissione di comunicazioni o atti processuali: la Corte applica la regola della tempestiva eccezione e riconduce la deduzione della nullità a una denuncia da formulare nel primo atto cartolare successivo, adeguandone l'ambito alla peculiarità del rito camerale emergenziale
L'art. 616 c.p.p. è richiamato per disporre che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente a 3.000 euro
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per giustificare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie anche in presenza di manifesta inconsistenza della doglianza, collegando la responsabilità del proponente alla determinazione della causa d'inammissibilità
Massime di principio
- La mancata o ritardata trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero nel processo d'appello celebrato con le modalità emergenziali non determina automaticamente la nullità: è necessaria la prova di un concreto e specifico pregiudizio per la difesa
- La nullità derivante da omissioni procedurali di questo tipo è considerata una nullità a regime intermedio e va eccepita tempestivamente, ossia nel primo atto cartolare successivo (ad es. nella formulazione delle conclusioni scritte), conformemente all'art. 182 c.p.p.
- Se le conclusioni del PM sono comunque trasmesse al difensore prima della scadenza del termine per il deposito delle conclusioni delle parti private, la trasmissione tardiva è normalmente sanata salvo dimostrazione di pregiudizio
- La mancata deduzione in sede di conclusioni dinanzi alla Corte territoriale può comportare la sanatoria dell'irregolarità, rendendo inammissibile il gravame successivo su tale motivo
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto quando le doglianze risultino manifestamente inconsistenti
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