Sentenza del 03/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta sul reddito delle società - Dichiarazione annuale - Consolidato nazionale - Trasferimento di interessi passivi al consolidato - Volontà negoziale - Errore - Riconoscibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa relativa alla scelta della società aderente al consolidato nazionale di trasferire al consolidato un'eccedenza di interessi passivi indeducibili; la questione è se tale trasferimento costituisca una mera dichiarazione di scienza (rettificabile dall'Amministrazione) o un atto di volontà negoziale (non rettificabile se non in presenza di errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1427 c.c.). Inoltre rilevava una divergenza tra i dati esposti nel modello Unico e quelli nel modello CNM, contestata dall'Amministrazione come possibile errore.
La decisione
la Corte ha ritenuto che la scelta di trasferire l'eccedenza di interessi passivi al consolidato sia espressione di volontà negoziale e non una semplice dichiarazione di conoscenza; pertanto non è soggetta a rettifica da parte dell'Amministrazione se non quando la società dimostri che si è verificato un errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1427 c.c. Nel caso concreto la divergenza tra modello Unico e modello CNM è stata qualificata come mero errore di compilazione: tale errore è stato riconoscibile dall'Amministrazione nell'ambito della valutazione complessiva delle dichiarazioni del gruppo e la circostanza è stata confermata dal comportamento della società sia in sede precontenziosa sia in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 1362 c.c.; conseguentemente la pretesa rettificatrice dell'Amministrazione non è stata accolta e la posizione della società è stata sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
la norma è stata invocata per stabilire che un errore che giustifichi la rettifica di una manifestazione di volontà negoziale deve essere essenziale e riconoscibile; solo in presenza di tali requisiti può essere ammessa la rettifica dell'atto di volontà (trasferimento degli interessi).
la norma sull'interpretazione dei negozi giuridici è stata richiamata per valutare il comportamento della società (dichiarazioni e condotte) quale elemento confermativo dell'errore di compilazione; il comportamento precontenzioso e contenzioso della società ha contribuito a dimostrare la natura dell'errore.
Massime di principio
- La scelta di trasferire componenti di reddito o oneri (es. eccedenze di interessi passivi) nel contesto del consolidato fiscale va considerata come un atto negoziale volontario e non come una mera dichiarazione di fatto; quindi non è liberamente rettificabile dall'Amministrazione salvo casi di errore rilevante.
- Per ottenere la rettifica di un atto negoziale la parte che intende correggere deve dimostrare che l'atto è viziato da errore essenziale e riconoscibile (art. 1427 c.c.); errori meramente formali o non riconoscibili dall'Amministrazione non giustificano la rettifica.
- Divergenze tra dati esposti in diverse dichiarazioni (es. modello Unico vs modello CNM) possono essere qualificate come errori di compilazione e, se riconoscibili nell'ambito della valutazione complessiva delle dichiarazioni di gruppo, possono essere sanate dalla verifica amministrativa.
- Il comportamento della parte (comunicazioni, rettifiche spontanee o condotte processuali) è rilevante per l'interpretazione dell'atto e può confermare l'esistenza di un errore, ai sensi delle regole sull'interpretazione del negozio (art. 1362 c.c.).
- In casi analoghi chi contesta una trascrizione/trasferimento in sede di consolidato dovrebbe valutare se l'errore è effettivamente essenziale e riconoscibile dall'Amministrazione; in mancanza di tali caratteristiche, la posizione dichiarata dal contribuente tende a essere preservata.
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