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Sentenza

Sentenza del 03/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Non sono applicabili le sanzioni all'A.S.D. nonostante essa non possa giovarsi del regime fiscale di beneficio previsto dalla L.398/91.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha stabilito che, pur non riconoscendo all'ASD il diritto al regime agevolativo della L.398/91, non sussisteva prova di malafede o di assenza del vincolo associativo tale da giustificare l'irrogazione delle sanzioni; di conseguenza le sanzioni contestate non sono state applicate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ASD non poteva beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla L.398/91 per assenza della prova del vincolo associativo; tuttavia, i risultati sportivi ottenuti e la gestione, seppur approssimativa, degli obblighi associativi e statutari facevano ritenere agli organi direttivi l'esistenza delle condizioni per l'agevolazione. Mancando elementi che dimostrassero la malafede degli organi direttivi, si è contestata l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art.6, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e dall'art.10 della L.212/2000.

Norme richiamate

  • L. 398/1991

    Regime fiscale di favore per le associazioni sportive dilettantistiche; nel caso esaminato la norma non risultava applicabile per mancanza dei requisiti, ma il mero mancato possesso del requisito non basta a giustificare sanzioni se l'errore è stato commesso in buona fede.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 2

    La disposizione sulle sanzioni richiede elementi che dimostrino responsabilità o malafede: in assenza di prova della condotta colposa o dolosa degli organi direttivi, l'amministrazione non può legittimamente irrogare le sanzioni previste.

  • L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10

    Richiamato in funzione di tutela del contribuente e della buona fede: l'articolo è stato interpretato come elemento che rafforza il principio per cui le sanzioni non possono essere applicate se l'Amministrazione non dimostra la malafede.

Massime di principio

  • Il mancato possesso dei requisiti per un'agevolazione fiscale non comporta automaticamente l'applicazione di sanzioni: è necessaria la prova della malafede o della condotta dolosa/colposa grave.
  • L'onere probatorio circa la malafede o l'assenza del vincolo associativo grava sull'Amministrazione finanziaria; in mancanza di elementi probatori convincenti, il contribuente va esonerato dalle sanzioni.
  • Risultati sportivi effettivi e una gestione coerente con lo scopo statutario, anche se non perfetta, possono essere valutati come elemento indicativo di buona fede degli organi direttivi.
  • Per evitare contestazioni future è consigliabile alle ASD conservare documentazione comprovante il vincolo associativo e l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva (verbali, tesseramenti, registri attività, statuto rispettato).
  • In caso di dubbio sul carattere intenzionale dell'irregolarità, l'orientamento del giudice tende a favorire il contribuente riguardo all'applicazione delle sanzioni.

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