Sentenza del 03/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Abitazione principale - Due abitazioni contigue utilizzate congiuntamente - Esenzione - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicabilità dell'agevolazione per l'abitazione principale (ICI) a più unità catastali utilizzate congiuntamente come unica abitazione principale; in particolare se il contemporaneo utilizzo di più unità contigue (anche di proprietà separata dei coniugi) osti o meno all'esenzione/aliquota agevolata e come si applica la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti anche quando più unità catastali sono utilizzate congiuntamente come un unico complesso abitativo, purché il complesso derivato non trascenda la categoria catastale delle singole unità. Non conta il numero delle unità, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile considerato nel suo complesso. La detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992 compete una sola volta per tutte le unità considerate. Il principio si applica anche quando due unità contigue sono proprietà, una per ciascun coniuge, e sono entrambe destinate ad abitazione principale. Per effetto del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, l'agevolazione si è trasformata in esenzione totale a decorrere dal 2008.
Norme richiamate
D.L. 27 maggio 2008, n. 93
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha trasformato l'agevolazione per l'abitazione principale in esenzione totale a decorrere dal 2008; la sentenza applica tale effetto alle unità catastali utilizzate congiuntamente come abitazione principale
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2
La detrazione prevista dal comma 2 spetta una sola volta per l'intero complesso abitativo costituito dalle più unità utilizzate come abitazione principale; non è dunque ripetibile per ciascuna unità separatamente
Massime di principio
- Quando più unità catastali sono effettivamente utilizzate congiuntamente come un'unica abitazione principale, va valutata l'effettiva utilizzazione complessiva e non il mero numero di unità: l'agevolazione/esenzione può operare per tutte le unità coinvolte.
- L'applicabilità dell'agevolazione richiede che il complesso derivato non trascenda la categoria catastale delle unità componenti (ossia non assuma una destinazione d'uso diversa o una nuova categoria che esuli dall'abitazione).
- La detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992 si applica una sola volta per l'insieme delle unità che costituiscono l'abitazione principale, non ripetuta unità per unità.
- La titolarità separata delle unità (es. ciascun coniuge proprietario di una unità contigua) non impedisce di riconoscere l'agevolazione se le unità sono entrambe destinate ed effettivamente utilizzate come abitazione principale comune.
- In caso pratico, il contribuente deve fornire elementi probatori dell'uso congiunto e prevalente a fini abitativi (es. modalità d'uso, collegamenti fisici o funzionali tra gli ambienti, residenza anagrafica, utenze, uso comune degli spazi) per dimostrare che si tratta di un unico complesso abitativo ai fini dell'agevolazione.
- L'ente impositore non può negare automaticamente l'agevolazione sulla base del mero numero di unità catastali: l'analisi è sostanziale e basata sulla destinazione e sull'effettivo utilizzo.
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