Sentenza del 03/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Variazione aliquote tributi comunali in Sicilia- competenza residuale del Sindaco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che, in Sicilia, la competenza cd. residuale spettante alla giunta comunale a livello nazionale è attribuita al Sindaco ai sensi dell'art. 13 L.R. 7/1992, come integrato dall'art. 41 L.R. 26/1993; di conseguenza la variazione delle aliquote/ le tariffe Tarsu approvate per il 2012 dal Sindaco/ente comunale sono legittime
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della legittimità delle variazioni delle aliquote/ tariffe Tarsu per l'anno 2012, con contestazione della competenza a disporre tali variazioni (richiamando la competenza residuale prevista a livello nazionale per la giunta comunale)
Norme richiamate
Art. 13 L.R. 7/1992
attribuisce in Sicilia la competenza residuale al Sindaco per gli atti comunali non espressamente riservati ad altri organi, sostituendo la disciplina nazionale che riserva tale competenza alla giunta
Art. 41 L.R. 26/1993
integra/precisa la disciplina regionale confermando l'attribuzione al Sindaco delle competenze residuali in materia comunale
Art. 48 T.U. n. 267/2000
a livello nazionale assegna la competenza residuale alla giunta comunale; la Corte/giudice sottolinea però che la normativa regionale speciale (LR Sicilia) disciplina diversamente per i comuni siciliani
Massime di principio
- Per i comuni siciliani va verificata la normativa regionale speciale: se la L.R. attribuisce la competenza residuale al Sindaco, gli atti del Sindaco relativi a variazioni tariffarie sono presumibilmente legittimi anche se la normativa statale indica la giunta
- In caso di impugnazione occorre controllare lo statuto comunale: eventuali previsioni statutarie diverse possono incidere sulla titolarità della competenza
- La gerarchia delle fonti richiede di rispettare le disposizioni regionali speciali in materia di organizzazione degli enti locali quando compatibili con la normativa statale; dove la regione esercita competenza normativa, le regole regionali prevalgono
- Nelle impugnazioni è utile verificare anche le modalità procedurali (delega, provvedimenti attuativi, pubblicità, adempimenti formali): anche se la competenza è correttamente attribuita, carenze procedurali possono comunque portare all'annullamento
- Per atti relativi a tributi locali, controllare contestualmente la legittimità sostanziale (calcoli tariffari, rispetto delle norme fiscali) oltre alla sola legittimazione soggettiva dell'organo che ha adottato l'atto
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