Sentenza del 03/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notifica - irreperibilità relativa - art. 60 dpr 600 del 12973 - art. 139 cpc - raccomandata informativa - obbligo - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della regolarità della notifica della cartella di pagamento per 'irreperibilità relativa' del destinatario. La questione è se, in presenza di irreperibilità relativa, la notifica si perfezioni con la sola spedizione della raccomandata informativa o richieda l'applicazione integrale dell'art. 140 c.p.c., stante il combinato disposto dell'art. 26 (ultimo comma) del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
la Corte (Cassazione) ha ritenuto applicabile l'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 e del combinato disposto normativo richiamato. Ne consegue che per il perfezionamento della notifica è necessario l'adempimento integrale previsto dall'art. 140 c.p.c., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale: la sola spedizione non è sufficiente. In pratica la notifica è stata considerata viziata quando mancava prova della effettiva ricezione, con conseguente favore per il ricorrente (annullamento o mancato riconoscimento della validità della notifica).
Norme richiamate
art. 60 D.P.R. n. 600/1973
collegato all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, impone che, in caso di irreperibilità relativa, si applichino le regole che richiamano le modalità di notifica e i relativi adempimenti; la Corte ha ritenuto necessario il rispetto delle formalità previste dal codice di procedura civile (art. 140 c.p.c.).
art. 26 D.P.R. n. 602/1973
richiamato in combinato con l'art. 60 del DPR 600/73; la giurisprudenza e la Corte costituzionale (sent. n. 258/2012) hanno precisato i limiti e le condizioni per l'utilizzo delle procedure di deposito/avviso in caso di irreperibilità, imponendo l'applicazione delle disposizioni processuali richiamate.
art. 140 c.p.c.
norma applicata dalla Corte per regolare la notifica in caso di irreperibilità relativa: richiede l'esecuzione di tutti gli adempimenti ivi previsti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa; la mera spedizione non è sufficiente per il perfezionamento della notifica.
art. 139 c.p.c.
richiamato tra i riferimenti ma la pronuncia ha fatto prevalere l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. per la fattispecie in esame; in pratica art. 139 non è stato ritenuto esaustivo per regolare l'ipotesi specifica dell'irreperibilità relativa nelle notifiche fiscali.
Massime di principio
- In caso di 'irreperibilità relativa' del destinatario la pubblica amministrazione deve applicare le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.: è necessario non solo inviare la raccomandata informativa del deposito, ma provare anche la sua effettiva ricezione da parte del destinatario.
- La sola prova della spedizione della raccomandata informativa (o del deposito presso la casa comunale) non è sufficiente a far ritenere validamente perfezionata la notifica della cartella di pagamento; il carico probatorio grava sull'amministrazione che intende fondare gli effetti processuali sulla notifica.
- Se manca idonea prova della ricezione, il contribuente può impugnare la cartella per vizio di notifica e ottenere l'annullamento o il mancato riconoscimento della validità della notifica.
- Per ridurre il rischio di invalidità della notifica l'amministrazione dovrebbe integrare la documentazione (es. ricevute firmate, avvisi protocollati, utilizzo di mezzi idonei come PEC ove rilevante) e valutare alternative di notifica quando possibile.
- La giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno limitato approcci meramente formali: ogni procedura che incida su diritti soggettivi (come l'esazione tributaria) richiede effettività nella comunicazione, non solo meri atti formali.
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