Cassazione Penale, Sentenza n. 50293/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per vizio di motivazione e per errore nella identificazione dell'autore delle condotte. Primo motivo: contesta la ricostruzione che lo vede tornare in via Pelliccia e unirsi alla tifoseria per partecipare alle aggressioni, sostenendo che le telecamere non riprendono alcuna inversione/senso di marcia compatibile con quella ricostruzione e che le sue dichiarazioni spontanee e l'alibi della compagna lo collocano altrove. Secondo motivo: deduce che l'autore materiale non fu identificato in modo certo, essendo abbigliato in modo identico al Santucci; la teste Vanessa Bonini in un primo momento non lo avrebbe riconosciuto e solo successivamente avrebbe confermato l'identificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure attengono alla valutazione del merito e della prova, materie riservate al giudice di merito, e che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e sufficiente (richiamando immagini di videosorveglianza, la testimonianza di Bonini e l'individuazione fotografica). Le variazioni nelle dichiarazioni del ricorrente sono state interpretate come adeguamenti successivi legati alla consapevolezza delle riprese. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata come riferimento per il reato di lesioni personali che si sostiene il ricorrente abbia cagionato alle persone offese; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità sulla base delle risultanze di merito.
Richiamata tra le fattispecie contestate (connessa alle lesioni/forme aggravate o circostanze correlate); la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi fattuali connessi.
Invocato in relazione al danneggiamento del veicolo all'interno del quale si trovavano le persone offese; la Corte ha ritenuto provato il danno materiale ascritto all'imputato.
Richiamato con riferimento a condotte di costrizione/violenza (o atti idonei a cagionare costrizione); la Corte ha ritenuto configurabili gli atti diretti ad arrestare la marcia di un'auto e le condotte violente nei confronti delle vittime.
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato in ordine alla procedura processuale che ha definito il ricorso; nel provvedimento è indicato che il ricorso è definito ex art. 23 comma 8, ma la decisione finale è la dichiarazione di inammissibilità per le ragioni di merito esposte.
Giurisprudenza di legittimità (citata nella sentenza: es. Sez. U 13/12/1995, Clarke e altre pronunce)
La Corte di Cassazione ha richiamato principi consolidati: il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito sulla valutazione delle prove; è sindacabile solo la congruità e completezza della motivazione del giudice di merito e l'osservanza delle regole logico-giuridiche.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti o la credibilità delle prove: le censure che mirano solo a sollecitare una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione penale è necessario evidenziare vizi di diritto o profili di motivazione formale e sostanziale (contraddittorietà, mancanza di motivazione su elementi decisivi, illogicità manifesta), non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti.
- Le variazioni successive nelle dichiarazioni dell'imputato possono essere interpretate come adeguamenti alla conoscenza di nuove acquisizioni (es. visione di filmati) e non necessariamente come prova di un alibi valido; spetta al giudice di merito valutare la rilevanza di tali cambiamenti.
- L'affidabilità di un riconoscimento fotografico o di una testimonianza è questione di merito: salvo profili procedurali o di diritto che ne compromettano la validità, la valutazione del giudice sulla attendibilità del teste è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Per contestare l'identificazione in modo efficace è utile dimostrare vizi procedurali nell'operazione di riconoscimento o evidenziare elementi oggettivi che rendano impossibile o altamente inaffidabile l'identificazione (contraddizioni insanabili, condizioni di visibilità preclusive, manipolazioni).
- Quando si impugna una sentenza per vizio di motivazione, è fondamentale indicare chiaramente quali passaggi logico-giuridici manchino o siano contraddittori, mostrando che la decisione non dà conto in modo esauriente degli elementi a favore della parte.
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