Cassazione Penale, Ordinanza n. 00841/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, per il tramite di procuratore speciale, impugna la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Verona pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con un unico motivo: deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., lamentando che il giudice non avrebbe verificato l'insussistenza di cause che impedivano la definizione del processo con applicazione della pena su richiesta. La Corte osserva che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando la doglianza riguarda proprio la mancata verifica ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassative di violazione di legge. Aggiunge inoltre che le statuizioni non illegittime concordate dalle parti e recepite in sentenza non possono essere rimesse in discussione in cassazione e che, rispetto a esse, la motivazione è soddisfatta dalla semplice attestazione dell'avvenuta verifica e della positiva valutazione dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il motivo di ricorso pretendeva la verifica della presenza di cause di proscioglimento; la Corte ritiene però che la sua mancata valutazione non sia deducibile in cassazione nei limiti del patteggiamento.
L'impugnabilità della sentenza di patteggiamento è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non è quindi ammesso il ricorso per omessa verifica ex art. 129 c.p.p.
art. 23 giugno 2017 n. 103
È richiamata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere utilizzato per contestare la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Le statuizioni concordate tra le parti e recepite dal giudice nella sentenza di patteggiamento, se non illegittime, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità, poiché espressione del potere dispositivo riconosciuto alle parti.
- In materia di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice può ritenersi assolto mediante la semplice attestazione dell'avvenuta verifica della legittimità dell'accordo e della positiva valutazione dei suoi termini, senza necessità di una motivazione analitica sulle condizioni pattuite.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, la Corte può condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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