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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21343/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul trattamento sanzionatorio è rimasta ferma, poiché la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta congrua e non sindacabile in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel ricorso proposto nell'interesse dell'imputato si deduceva un vizio motivazionale esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio. La doglianza investiva la graduazione della pena operata nei giudizi di merito, sia quanto alla pena base sia quanto agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze e per la continuazione, sostenendo implicitamente l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte di appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era privo di concreta specificità e comunque non deducibile in sede di legittimità quando la determinazione della pena risulti sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, rientrando tale valutazione nella discrezionalità del giudice di merito. È stato inoltre osservato che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano correttamente motivato anche sull'aumento per la continuazione, richiamando il limite di cui all'art. 81, comma 4, c.p. solo come conferma della pena già fissata in primo grado sulla base di un contenuto aumento complessivo.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    L'onere motivazionale sulla determinazione della pena può ritenersi assolto mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione sanzionatoria.

  • art. 81, comma 4, c.p.

    Il richiamo al limite previsto per la continuazione è stato ritenuto funzionale solo a confermare la pena determinata dal giudice di primo grado, in presenza di un aumento complessivo contenuto.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e la quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il giudice può adempiere in modo adeguato all'obbligo motivazionale sulla pena anche mediante il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. o con formule sintetiche come "pena congrua" o "congruo aumento", senza necessità di una motivazione analitica quando la pena irrogata sia inferiore alla media edittale.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e non può risolversi in una generica critica alla quantificazione della pena, specie quando i giudici di merito abbiano già argomentato in modo non illogico sull'entità dell'aumento per continuazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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