Cassazione Penale, Ordinanza n. 22964/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorso deduceva mancanza di motivazione in relazione alla pena inflitta e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che l'impugnazione era proposta contro una decisione resa in sede di patteggiamento in appello e che, in tale ambito, non è ammissibile un ricorso volto a rimettere in discussione la misura della pena concordata, salvo il caso di illegalità della pena, non dedotto né ravvisabile nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che si trattava di impugnazione proposta contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. che aveva recepito un accordo sulla pena. Ha quindi osservato che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salvo l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi non ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti, ritenuta legittima anche per le impugnazioni contro sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103
introdotto ... a decorrere dal 3 agosto 2017
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., che prevede la definizione de plano dell'inammissibilità.
patteggiamento in appello
Disciplina l'accordo sulla pena in appello; una volta ratificato dal giudice, l'accordo non può essere unilateralmente modificato dalle parti, salvo illegalità della pena.
ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis
È richiamato come rimedio comunque esperibile avverso la decisione di inammissibilità.
alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria
Prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile, in assenza di cause esimenti della colpa.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione che contesti la sola misura della pena concordata è inammissibile, perché l'accordo processuale, una volta recepito nella sentenza, non può essere unilateralmente modificato.
- L'unico profilo idoneo a superare il limite di ammissibilità del ricorso avverso la decisione che recepisce la pena concordata è la dedotta o rilevabile illegalità della pena; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Per i ricorsi dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., è legittima la definizione senza formalità della causa, essendo ragionevole la semplificazione delle forme per impugnazioni contro decisioni fondate sull'accordo delle parti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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