Cassazione Civile, Ordinanza n. 27568/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i motivi, rilevando che la condanna alle spese è conseguenza legale della soccombenza e che la compensazione è consentita solo nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., con adeguata ed esplicita motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex lege Pinto, nel quale la Corte d'appello aveva riconosciuto la non ragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma tra la parte privata e il Ministero della giustizia, condannando quest'ultimo all'indennizzo. Nel successivo giudizio di revocazione promosso dal Ministero avverso quel decreto, la Corte d'appello di Perugia ha rigettato la revocazione, ma ha compensato integralmente le spese di lite richiamando la particolarità della materia. La parte privata ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la compensazione sarebbe stata disposta fuori dei casi consentiti, in assenza di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; 2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la sentenza avrebbe reso una motivazione solo apparente sulla compensazione, limitandosi a giustificare il rigetto della revocazione senza spiegare la deroga al principio di soccombenza.
Norme richiamate
La condanna alle spese segue il principio di soccombenza ed ha natura di conseguenza legale e oggettiva dell'esito della lite, non sanzionatoria.
La compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
È stato dedotto per la violazione e falsa applicazione delle norme sulle spese di lite.
È stato dedotto per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione delle spese.
Corte cost. n. 77 del 2018
Richiamata come intervento che si inserisce nel quadro dei limiti alla compensazione delle spese.
Dopo l'intervento della Corte costituzionale, la compensazione resta circoscritta e richiede ragioni specificamente motivate.
Massime di principio
- La condanna alle spese processuali costituisce applicazione del principio di soccombenza e non ha funzione sanzionatoria.
- La compensazione integrale o parziale delle spese è eccezione al principio di soccombenza e può essere disposta solo nei casi tassativamente o comunque tipicamente previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., con motivazione espressa sulle ragioni della deroga.
- Non è sufficiente un richiamo generico alla particolarità della materia per giustificare la compensazione delle spese, occorrendo l'indicazione di specifiche ragioni idonee a sorreggere la deroga.
- La motivazione sulla regolazione delle spese è censurabile in cassazione quando risulti meramente apparente o comunque non consenta di comprendere le ragioni della compensazione.
Come è indicizzato
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