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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06126/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta della fondazione previdenziale di applicare il contributo previsto dall'art. 1, comma 39, della L. n. 243/2004 sul fatturato relativo a prestazioni rese dalle strutture gestite dalle società ricorrenti nella Regione Emilia-Romagna, in particolare prestazioni riconducibili ai PACC e alla chirurgia ambulatoriale "H". Le società hanno contestato la pretesa sostenendo che tali attività non sarebbero prestazioni specialistiche, ma prestazioni ospedaliere o comunque rese in contesto organizzativo ospedaliero, quindi escluse dalla base imponibile contributiva. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente o comunque viziata, perché basata su precedenti ritenuti non pertinenti; 2) violazione dell'art. 1, comma 39, L. n. 243/2004 e della delibera regionale Emilia-Romagna n. 1108/2011, per avere la Corte d'appello ritenuto soggette a contribuzione le prestazioni PACC e chirurgia ambulatoriale H, che secondo la ricorrente non sarebbero prestazioni specialistiche ma ospedaliere; 3) violazione degli artt. 1322 e 1372 c.c., per avere la sentenza valorizzato un protocollo del 21/07/2022 tra ENPAM e AIOP, ritenuto dalla ricorrente non opponibile perché stipulato da soggetti terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso, quanto al primo motivo, la nullità della sentenza d'appello perché la motivazione era presente, intelligibile e coerente con i motivi di appello, e non meramente apparente. Quanto al secondo motivo, ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il contributo previsto dall'art. 1, comma 39, L. n. 243/2004 si applica alle prestazioni specialistiche rese da medici e odontoiatri in regime libero-professionale nei confronti di soggetti accreditati con il SSN, a prescindere dal fatto che tali prestazioni siano svolte in ambiente ambulatoriale o ospedaliero; dunque anche le prestazioni PACC e di chirurgia ambulatoriale H rientrano nella base contributiva se hanno natura specialistica. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto contro una argomentazione solo ulteriore e non decisiva della sentenza impugnata, mentre la decisione si fondava già autonomamente sulla natura specialistica delle prestazioni. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 39, L. n. 243/2004

    Il contributo previdenziale del 2% si applica alle prestazioni specialistiche rese da medici e odontoiatri in regime libero-professionale verso strutture accreditate con il SSN; il discrimine è la natura specialistica della prestazione, non il contesto organizzativo in cui è resa.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di ricorso per dedurre violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per dedurre nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la motivazione solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La censura di motivazione apparente era prospettata come violazione dell'obbligo di concisa esposizione dei motivi della decisione.

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    La sentenza deve essere motivata in modo non meramente apparente, sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione inesistente, meramente apparente o incomprensibile integra nullità della sentenza.

  • art. 1322 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la non opponibilità del protocollo tra terzi, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1372 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il protocollo non poteva vincolarla perché stipulato da soggetti diversi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo se mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili; non basta che la parte la reputi giuridicamente errata o fondata su precedenti non condivisi.
  • Il contributo previdenziale previsto per le prestazioni specialistiche rese da medici e odontoiatri in strutture accreditate con il SSN si determina in base alla natura specialistica della prestazione e non al fatto che essa sia eseguita in ambiente ambulatoriale o ospedaliero.
  • Le prestazioni svolte in forme organizzative complesse, come percorsi ambulatoriali o chirurgia ambulatoriale, restano assoggettabili al contributo se conservano natura specialistica e sono rese in regime libero-professionale da medici o odontoiatri.
  • Le censure rivolte contro argomentazioni della sentenza che non sono decisive per il dispositivo sono inammissibili per difetto di interesse, poiché l'eventuale errore su motivazioni ad abundantiam non incide sull'esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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