Sentenza del 03/03/2020 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Criterio di valutazione della base imponibile - TUIR: Applicazione dell'imposta di Registro - Le quote negli atti di division.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti impugnano l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione dell'atto di divisione della comunione ereditaria, sostenendo che la base imponibile doveva essere il valore indicato nei titoli di provenienza (dichiarazione di successione: €1.350.000) e non i singoli valori delle quote dichiarate nell'atto di divisione (lotti attribuiti rispettivamente per €1.147.500 e €950.000). L'Ufficio ha invece recuperato la differenza d'imposta ritenendo che la base imponibile sia costituita dal valore dichiarato dalle parti nell'atto di divisione e ha applicato l'aliquota dell'1% sul valore dichiarato in atto.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello. Ha ritenuto applicabile l'art. 51 del TUIR, secondo cui il valore dei beni ai fini dell'imposta di registro è quello dichiarato dalle parti nell'atto soggetto a registrazione, e ha richiamato la Risoluzione dell'Ispettorato Compartimentale n. 401085/04/11/1988 che conferma che nelle divisioni immobiliari si valutano i singoli valori dichiarati e non l'ammontare complessivo della massa. Di conseguenza l'Ufficio ha legittimamente recuperato l'imposta di registro dovuta sul valore delle quote dichiarate nell'atto (importo dovuto totale €20.975,00, versato €13.900,00, carenza €7.075,00). Le ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in €1.856,10. Sentenza depositata a Torino il 20/02/20.
Norme richiamate
Il valore dei beni e diritti ai fini dell'imposta è quello dichiarato dalle parti nell'atto; dunque, per l'imposta di registro sulla divisione, la base imponibile è costituita dai singoli valori delle quote dichiarate nell'atto di divisione alla data della stessa.
La divisione rientra tra gli atti di natura dichiarativa assoggettati a registrazione; sull'atto va versata l'imposta di registro secondo le regole vigenti, applicando l'aliquota prevista (qui richiamata dall'Ufficio come 1% sul valore dichiarato).
Risoluzione Ispettorato Compartimentale Regione Piemonte n. 401085 del 04/11/1988
"negli atti di divisione è prevista l'indicazione del valore di ciascuna quota attribuita alle parti contraenti e, nelle divisioni aventi per oggetto beni immobili, questi vengono sottoposti a giudizio di valutazione in relazione ai singoli valori dichiarati e non all'ammontare complessivo della massa divisa."
Conferma che la valutazione ai fini registro nelle divisioni immobiliari riguarda i singoli valori dichiarati per ciascuna quota e non il valore aggregato dei beni nella massa ereditaria.
Massime di principio
- Nelle divisioni di comunioni (anche ereditarie) la base imponibile per l'imposta di registro è costituita dal valore delle quote dichiarate nell'atto di divisione, valutato alla data della divisione, e non dal valore di provenienza indicato nei titoli (es. dichiarazione di successione).
- L'Ufficio può rettificare e recuperare l'imposta quando ritiene che l'imposta versata in autoliquidazione sia insufficiente rispetto al valore dichiarato nell'atto; la verifica è svolta sul singolo valore delle quote attribuite.
- È importante che le parti giustifichino e documentino i valori dichiarati nell'atto di divisione: valori palesemente sottostimati possono essere contestati dall'Amministrazione e condurre a recuperi e sanzioni.
- Quando si redige un atto di divisione, conviene indicare valori congrui e conservare perizia o elementi probatori (perizie, comparazioni di mercato) a supporto del valore dichiarato per ogni quota, per resistere a eventuali contestazioni.
- La presenza di valori diversi tra titolo di provenienza (es. successione) e atto di divisione non impedisce all'Amministrazione di considerare come base imponibile il valore dichiarato nella divisione; eventuali azioni vengono poste a confronto con le regole specifiche dell'imposta di registro.
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