Sentenza del 03/03/2020 n. 651 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - IRPEF - imposte sui redditi - notifica - trasferimento di domicilio - effetto - trentesimo giorno dall'avvenuta variazione - è tale - sospensione feriale dei termini - non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della validità di una notifica di accertamento IRPEF effettuata dopo il trasferimento di domicilio del contribuente non risultante dalla dichiarazione annuale; il ricorrente contestava che la notifica fosse irricevibile per effetto del termine di efficacia della variazione d'indirizzo e per la sospensione feriale dei termini
La decisione
il giudice ha ritenuto che le variazioni d'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale producono effetti ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica; inoltre ha escluso l'applicazione della sospensione feriale dei termini alle notificazioni amministrative fiscali (la sospensione vale solo per i procedimenti giurisdizionali). Di conseguenza la notifica effettuata dopo il decorso dei 30 giorni è valida nonostante la sospensione feriale
Norme richiamate
regole sulle notificazioni agli indirizzi e sulla variazione d'indirizzo
le variazioni d'indirizzo non comunicate nella dichiarazione annuale hanno efficacia ai fini delle notificazioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica; la sospensione feriale dei termini non si applica alle notificazioni amministrative fiscali, ma solo ai procedimenti giurisdizionali
Massime di principio
- La variazione dell'indirizzo non risultante dalla dichiarazione annuale diventa efficace per le notificazioni trascorsi 30 giorni dall'avvenuta variazione anagrafica: notifiche effettuate dopo tale termine sono valide.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle notifiche amministrative fiscali; dunque la scadenza dei 30 giorni non è prolungata per il periodo feriale.
- Per far valere immediatamente il nuovo domicilio rispetto alle notificazioni fiscali è consigliabile indicarlo nella dichiarazione annuale o comunicarlo ufficialmente all'amministrazione responsabile delle notifiche.
- Se si contesta una notifica perché effettuata prima dei 30 giorni dalla variazione d'indirizzo, il ricorso può avere successo; se la notifica è successiva a quel termine, la contestazione sulla base della sospensione feriale è infondata.
- Gli uffici fiscali possono fare affidamento sull'indirizzo anagrafico decorsi 30 giorni; il contribuente dovrebbe conservare prove della data di variazione anagrafica per opporsi a eventuali notifiche inesatte.
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