Sentenza del 03/03/2020 n. 649 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - professionista - collaboratore stabile - autonoma organizzazione - sussiste - imposta - è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'imposizione IRAP sostenendo di non essere soggetto passivo perché non avrebbe avuto un'autonoma organizzazione. L'Amministrazione aveva invece ritenuto che, nel periodo d'imposta oggetto della verifica, il professionista si avvaleva stabilmente di un collaboratore inquadrato con contratto di lavoro subordinato, elemento che costituirebbe autonoma organizzazione ai fini IRAP.
La decisione
Il giudice ha ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione e ha confermato l'obbligo IRAP per il periodo d'imposta contestato. È stato affermato che la presenza stabile di un collaboratore dipendente integra l'autonoma organizzazione e rende il professionista soggetto passivo IRAP; non ha rilevanza il fatto che per altri periodi d'imposta la giurisprudenza avesse escluso l'autonoma organizzazione, perché in quegli anni il collaboratore svolgeva attività meramente occasionale e non stabile.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)
L'articolato sul presupposto dell'IRAP è stato interpretato nel senso che l'elemento dell'"autonoma organizzazione" si concretizza anche quando il professionista utilizza stabilmente personale inquadrato come lavoratore subordinato; tale situazione rende il professionista soggetto passivo IRAP.
Massime di principio
- La qualificazione come soggetto passivo IRAP per un professionista si valuta caso per caso: la presenza stabile di collaboratori subordinati è indice significativo di "autonoma organizzazione" e quindi di soggettività passiva.
- È decisivo il carattere di stabilità e continuità della collaborazione: collaborazioni occasionali o saltuarie non configurano autonoma organizzazione.
- La valutazione è riferita al singolo periodo d'imposta: esiti favorevoli in anni diversi non impediscono che per un altro anno si configuri l'autonoma organizzazione se le condizioni fattuali sono mutate.
- Il contribuente ha l'onere di provare l'occasionalità e la mancanza di integrazione organizzativa del rapporto di lavoro (documentazione, modalità operative, durata, incarichi, luogo di svolgimento, strumenti dedicati).
- Per ridurre il rischio IRAP, il professionista può ristrutturare i rapporti di collaborazione (es. collaboratori realmente autonomi con fatturazione a più committenti, contratti chiari, evitare inquadramento subordinato stabile), tenendo però conto dei profili di lavoro e di diritto del lavoro per non incorrere in ricalificazioni.
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