Sentenza del 03/03/2020 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Pesaro
Avviso di accertamento Ires. Provvedimento in autotutela emesso dall'Amministrazione Finanziaria provinciale seguito da successivo parere negativo della direzione regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificò a U spa un avviso di accertamento IRES per il 2012 ritenendo oggettivamente inesistenti prestazioni rese da terzi (C. srl, E. srl, S. srl) con conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell'IVA e applicazione di sanzioni. In seguito a confronti l'Ufficio ammise la soggettiva inesistenza per alcune operazioni e sottoscrisse un atto di adesione per l'IVA 2013; in data 10/7/2019 la Direzione Provinciale emise un provvedimento di annullamento in autotutela dell'accertamento IRES 2012. La Direzione Regionale Marche poi espresse parere negativo sull'annullamento; l'Ufficio provinciale sostenne che, non avendo ottenuto l'avallo regionale, l'atto di annullamento fosse privo di efficacia e giuridica esistenza, e quindi il procedimento giudiziario proseguì sulla validità dell'accertamento originario.
La decisione
Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'annullamento in autotutela emesso dalla Direzione Provinciale ha efficacia e rimuove ex tunc l'avviso di accertamento. Si è ritenuto che la mancanza del parere regionale costituisse un vizio del procedimento e non una nullità radicale dell'atto di autotutela, essendo l'atto integro nei suoi elementi essenziali e adottato da autorità competente. L'Amministrazione rimane libera di esercitare nuovamente il potere impositivo con un nuovo atto, entro i termini previsti, ma non può disapplicare l'annullamento già compiuto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.L. 564/1994, art. 2‑quater, comma 1 conv. dalla L. 656/1994
riconosce il potere della P.A. di annullare in autotutela atti illegittimi o infondati; l'annullamento ha efficacia ex tunc e determina la rimozione dell'atto impugnato.
L. n. 15/2005 (modifiche alla L. n. 241/1990)
norme sulla disciplina dell'atto nullo introdotte dalla L. 15/2005
definisce i casi di nullità assoluta (es. difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione di giudicato) e distingue vizi del procedimento che non comportano necessariamente l'inesistenza dell'atto finale.
Giurisprudenza (Cass. 25055/2019 e orientamenti del Consiglio di Stato)
conferma che la mancanza di pareri o vizi procedimentali non sempre determina la nullità assoluta dell'atto amministrativo; occorre valutare se l'atto manca dei requisiti essenziali o se si tratta di vizio del procedimento.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela, se adottato dalla competente autorità, produce effetto ex tunc e rimuove l'atto impositivo, salvo che la legge dica espressamente il contrario.
- La mancanza di un parere gerarchico o di un parere interno, se non espressamente qualificato dalla legge come condizione di validità vincolante, costituisce principalmente un vizio del procedimento e non una nullità radicale dell'atto finale.
- Un provvedimento amministrativo è assolutamente nullo solo se manca di elementi essenziali (assenza di potere, forma, volontà, oggetto, destinatario) o ricorrono le fattispecie tassative previste dalla legge; i vizi procedimentali rilevanti possono però comportare annullabilità ma non necessariamente inesistenza.
- L'Amministrazione, dopo l'annullamento in autotutela, può esercitare nuovamente il potere impositivo solo con un nuovo atto valido e nei termini di legge; il contribuente può ritenere cessata la materia del contendere una volta efficace l'annullamento.
- Nelle controversie simili conviene: ottenere conferma scritta dell'annullamento in autotutela, verificare la vincolatività di eventuali pareri interni, controllare termini di prescrizione per un'eventuale nuovo accertamento e valutare l'opportunità di chiedere la compensazione delle spese di giudizio.
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