Cassazione Penale, Sentenza n. 20028/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicare con non conviventi, sostenendo: 1) errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p. in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati (riciclaggio e partecipazione ad associazione per delinquere), 2) nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 c.p.p. perché il Tribunale avrebbe fondato la misura su un fatto diverso da quello contestato (avrebbe ritenuto un riciclaggio di €500.000 non specificamente contestato dal PM), 3) che il consistente intervallo temporale (ultimi fatti di reato contestati risalenti al 2019) rendeva non attuale il pericolo di recidiva e 4) che dalle intercettazioni e dichiarazioni emergerebbe piuttosto una situazione di costrizione o non disponibilità del Bresciani verso i coimputati, contraddicendo la tesi della sua piena messa a disposizione del clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico, confermando la valutazione del Tribunale del riesame. In motivazione la Corte ha richiamato i principi secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione si valuta prognosticamente sulla base di modalità di condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; non è necessario provare specifiche e imminenti occasioni di recidiva. Ha ritenuto legittimo l'uso, ai fini della prognosi, di elementi extracontestuali (intercettazioni e dichiarazioni) che dimostravano la protrazione dell'attività delittuosa, il riferimento a investimenti precedenti (circa €500.000), l'emersione di una nuova linea di riciclaggio nel 2020 e di una segnalazione di operazione sospetta nel 2022, nonché precedenti penali per reati della stessa indole. La motivazione è stata giudicata logica e non contraddittoria; le censure del ricorrente sostanzialmente chiedevano una diversa valutazione del merito, non ammessa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c), e)
Regole sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, quindi inammissibile.
art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Disciplina delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte conferma che il giudice può valutare l'attualità del pericolo anche con elementi prognostici e ricostruzioni di condotte pregresse.
art. 275 cod. proc. pen.
Norme sulla misura cautelare personale e presunzione relativa di necessità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla sussistenza delle esigenze cautelari, anche in presenza della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3.
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
Nullità del provvedimento per decisione fondata su un fatto diverso da quello contestato; la Corte ha stabilito che l'uso di fatti pregresse a fini prognostici non equivale a basare la decisione su un fatto diverso dalla contestazione.
art. 179 cod. proc. pen.
Regole sulle forme di nullità; applicata per valutare la fondatezza della censura di decisione basata su fatto diverso, censura ritenuta infondata.
art. 273 cod. proc. pen.
Gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Prevede condanna alle spese processuali per il ricorrente; applicata con condanna anche alla somma per la cassa delle ammende dato il profilo di colpa nell'atto.
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione si valuta prognosticamente: non è necessaria la prova di specifiche e immediate occasioni di recidiva, ma una valutazione complessiva di modalità di condotta, personalità e contesto socio-ambientale.
- Il giudice può legittimamente utilizzare fatti e condotte pregresse (anche non formalmente contestati nel capo specifico) come elementi probatori ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, purché ciò sia chiaramente motivato e non comporti una decisione fondata su un fatto sostanzialmente diverso da quello contestato.
- Le intercettazioni, le dichiarazioni di collaboratori, le segnalazioni di operazioni sospette e le condotte post-istruttorie (es. nuove linee operative o rapporti economici anomali) possono essere valorizzate per dimostrare la protrazione nel tempo dell'attività delittuosa e l'attualità del pericolo.
- Le censure in cassazione contro la valutazione del merito (attendibilità delle fonti, peso delle prove) sono generalmente inammissibili se si limitano a chiedere una diversa valutazione; la cassazione sindaca solo le violazioni di legge o la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
- Una sola indicazione che l'indagato avrebbe investito somme rilevanti per conto dell'organizzazione, se collegata ad altri elementi (nuove attività sospette, segnalazioni, precedenti penali), può legittimare la conclusione di una collaborazione protratta e quindi la misura cautelare.
- Le dedotte condizioni di costrizione o paura dell'imputato devono essere documentate e confrontate con gli altri elementi probatori: da sole non escludono automaticamente la previsione di futura reiterazione se sussistono indizi concreti del perdurare della partecipazione o disponibilità.
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