Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 999/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “della Disposizione Dirigenziale n. 0040629/26 emessa dal Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale del Comune di Giugliano in Campania (Na) il 19.3.26 notificata il 19.3.26, di diniego dell’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo presentata ai sensi dell’art. 1 co. 46 Reg. Regione Campania n. 5/2013 e teso alla regolarizzazione dell’assegnazione all’alloggio da essa detenuto sito in Giugliano in Campania alla Via Casacelle n. 79, precisamente quello sito al fabbricato 1 sc. D int. 1.”

Giustizia amministrativa202601884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della regolarizzazione del rapporto locativo e dell'assegnazione dell'alloggio detenuto dalla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnataria alloggio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale comunale del 19 marzo 2026 che aveva respinto l'istanza di regolarizzazione del rapporto locativo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 46, del Regolamento della Regione Campania n. 5/2013, relativa all'alloggio sito nel Comune di Giugliano in Campania. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto la contestazione del diniego e la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, mantenere invariata la situazione esistente e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento comunale impugnato. L'ordinanza non espone una valutazione analitica del fumus boni iuris né del periculum in mora e non anticipa il merito della controversia. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla definizione del giudizio. È stata fissata l'udienza pubblica del 22 ottobre 2026 per la discussione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 46, Regolamento Regione Campania n. 5/2013

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, ma l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare; il TAR ha accolto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, anche in assenza di una motivazione analitica riportata nell'ordinanza sui singoli presupposti cautelari, ove ritenga necessario preservare la situazione esistente attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della controversia e consente al giudice di rinviare alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.