Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20458/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna per lesioni personali e minaccia grave. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di minaccia grave, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti sarebbe stata erronea e che le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero state adeguatamente valutate. Con il secondo motivo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Con il terzo motivo ha contestato il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, inclusi gli aumenti di pena disposti per la continuazione e la misura degli aumenti per i reati satellite. Ha inoltre denunciato omessa motivazione sul mancato riconoscimento di un beneficio, deducendo che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato elementi favorevoli alla prognosi dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a riproporre doglianze di fatto già disattese in appello e, comunque, manifestamente infondato, poiché la persona offesa può essere posta da sola a fondamento della responsabilità se il giudice ne verifica credibilità e attendibilità, con motivazione più rigorosa, e nel caso concreto le dichiarazioni erano corroborate da documentazione sanitaria e rilievi fotografici. Ha reputato il secondo motivo non consentito e manifestamente infondato, in quanto il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo se arbitraria o illogica. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei limiti dell'art. 81 c.p.; nel caso di specie la motivazione era stata ritenuta sufficiente. Infine, ha escluso il vizio di motivazione sul diniego del beneficio, valorizzando la gravità della condotta, il contesto e l'assenza di segnali di resipiscenza o riparazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito in aderenza ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve tener conto degli elementi indicati dalla norma, nei limiti della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 81 c.p.

    In tema di continuazione, gli aumenti di pena per i reati satellite devono rispettare i limiti previsti dalla norma e non trasformarsi surrettiziamente in cumulo materiale.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 62-bis c.p.p.

    null

  • art. 609-bis c.p.

    null

  • art. 612 c.p.

    null

  • art. 81 c.p.p.

    null

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono legittimamente fondare, da sole, l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice verifichi in modo rigoroso la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, indicando elementi di riscontro esterni quando presenti.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano nella mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, ove prive di specifica critica argomentata della sentenza impugnata.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrio della motivazione.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente quando richiami gli elementi ritenuti decisivi e consenta di verificare il rispetto dei criteri legali e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • Il diniego di benefici o attenuanti di carattere discrezionale è legittimo quando il giudice valorizzi elementi concreti relativi alla gravità del fatto, al contesto della condotta e alla personalità dell'imputato, formulando una prognosi sfavorevole non meramente astratta.

Come è indicizzato

MaterieMinacceLesioniImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.