Cassazione Penale, Ordinanza n. 38114/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità ai giudizi di merito, del reato di tentato furto aggravato. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando un erroneo apprezzamento delle prove acquisite e contestando la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure miravano sostanzialmente a una diversa valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua, adeguata e immune da vizi logici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero profili di fatto e di valutazione della prova riservati al giudice di merito, e ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e priva di illogicità, essendo fondata su corrette massime di esperienza e coerente con le risultanze riportate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il vizio di violazione di legge e di motivazione dedotto in ricorso per cassazione, ma la Corte ribadisce che non è consentita una nuova valutazione del fatto sotto tali profili quando si chieda solo una rivalutazione del compendio probatorio.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Non è espressamente citato nel testo, ma la decisione di inammissibilità comporta la definitività della pronuncia impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di una diversa ricostruzione dei fatti più plausibile secondo il ricorrente.
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, sono inammissibili in sede di legittimità.
- Una motivazione di merito congrua, adeguata e coerente con le risultanze probatorie resiste al sindacato di legittimità anche se il ricorrente propone una lettura alternativa del materiale istruttorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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