Cassazione Penale, Ordinanza n. 21637/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena e lasciato fermo il resto della decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte di appello che, in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado rideterminando la pena in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, confermando il resto. Nel ricorso per cassazione, proposto dal difensore, si deducevano vizi di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata fosse fondata su affermazioni apodittiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non sono invece ammissibili doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il motivo proposto, oltre a essere generico, atteneva a un vizio di motivazione non deducibile in quel tipo di ricorso.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; non sono deducibili doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in appello a seguito di concordato sono ammissibili solo i motivi che investono la validità del consenso al concordato, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Le doglianze che ripropongono motivi rinunciati o che contestano la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non sono deducibili in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
- Un motivo di ricorso formulato in modo generico e diretto a censurare il merito motivazionale della decisione, al di fuori dei limiti legali di impugnazione, è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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