Sentenza del 01/06/2015 n. 4954 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego ad istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all'art.30 l. 724/1994 - Autonoma impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che il provvedimento di diniego è autonomamente impugnabile. Esso costituisce infatti un diniego di agevolazione fiscale e rientra, per tale ragione, tra gli atti espressamente impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego dell'istanza volta a ottenere la disapplicazione delle disposizioni previste dall'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo che tale provvedimento fosse autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. La questione riguardava quindi l'inclusione del diniego tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Disposizioni in materia di società non operative e disapplicazione delle relative disposizioni
L'istanza di disapplicazione delle disposizioni sulle società non operative dà luogo a un provvedimento amministrativo il cui eventuale diniego incide sul trattamento fiscale del contribuente.
Art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992
Atti impugnabili: il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
Il diniego di disapplicazione è assimilabile a un diniego di agevolazione fiscale e, pertanto, è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile quando produce un effetto diretto e concreto sulla posizione fiscale del contribuente e rientra in una delle categorie previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- Il diniego di un'istanza di disapplicazione può essere considerato un diniego di agevolazione fiscale, anche se non riguarda formalmente un'agevolazione in senso stretto.
- Quando l'Amministrazione nega una richiesta che potrebbe evitare l'applicazione di una disciplina fiscale penalizzante, il contribuente può contestare direttamente il diniego, senza dover necessariamente attendere un successivo atto impositivo.
- La verifica dell'impugnabilità deve concentrarsi sugli effetti sostanziali dell'atto e non soltanto sulla sua denominazione formale.
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